L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.
Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.
Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l.
All’amministratore di una s.r.l., che si sia reso responsabile di condotte illecite, può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore.
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di fatto
In tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni, spetta all’amministratore l’onere di dimostrare il proprio adempimento degli obblighi verso la società, nel caso in cui sia proposta contro l’amministratore l’azione di responsabilità.
Tale onere si applica anche nel caso di azione di responsabilità proposta nei confronti dell’amministratore di fatto, in considerazione [ LEGGI TUTTO ]
Valutazione equitativa e rivalutazione monetaria del danno arrecato dagli amministratori al patrimonio sociale quale debito di valore
Al danno arrecato al patrimonio sociale da condotte di mala gestio degli amministratori consegue il sorgere di un debito di valore e dunque soggetto a rivalutazione monetaria per il lasso di tempo compreso da quando esso è accertato a quando è liquidato (i.e. il deposito della sentenza) oltre che suscettibile di valutazione equitativa del danno ex articolo 1226, come richiamato dall’articolo 2056 del codice civile (valore che nel caso di specie si attesta nella misura del tasso di interesse legale).
Le controversie tra amministratori e società, concernenti il diritto dei primi al pagamento del compenso, appartengono alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall’amministratore a titolo di compenso per l’attività esercitata.
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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]
Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori e danno risarcibile
L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (nel caso di specie, è stata respinta la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2476 c.c. avanzata dal socio perché relativa a un danno subito indirettamente come conseguenza del danno causato alla società, concretamente svuotata – nella prospettazione attorea – di ogni attività a seguito di affitto d’azienda).
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del creditore sociale: l’onere della prova
Il creditore di s.r.l. che subisce un danno dalla condotta dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni può accedere, alternativamente: (i) all’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. per il danno direttamente subito da condotta dolosa o colposa [ LEGGI TUTTO ]
La rinuncia della società in bonis a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore, nel successivo fallimento, l’esercizio dell’azione ex art. 2394-bis cod. civ.
La transazione stipulata dalla società in bonis con il proprio amministratore, con cui essa abbia rinunciato all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può precludere alla curatela l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori sociali, ex art. 2394-bis cod. civ., in quanto i creditori sono da considerarsi terzi estranei alla transazione in questione. [ LEGGI TUTTO ]