Azione di responsabilità spettante al socio e al terzo nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all’art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell’interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
Onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità.
Nelle azioni di responsabilità – siano esse svolte dalla società ovvero dal socio al quale il terzo comma dell’art. 2476 c.c. conferisce la legittimazione straordinaria al loro promuovimento e siano esse svolte nei confronti degli amministratori ovvero dei liquidatori [ LEGGI TUTTO ]
Carenza di allegazione e prova del danno e liquidazione equitativa
La riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.
L’amministratore non è responsabile per mera omissione o falsità del bilancio
La responsabilità dell’amministratore di società ex art. 2476, co. 3, c.c. presuppone non solo l’inadempienza dell’amministratore agli obblighi gravanti a suo carico, ma anche, per l’effetto di tali omissioni e condotte di mala gestio, che si siano prodotti danni al patrimonio della società.
In tale contesto, nel caso in cui non vi sia riscontro di danni al patrimonio sociale [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società e dai creditori: legittimazione del curatore, prescrizione ed elementi costitutivi.
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione del curatore fallimentare e presupposti dell’azione di responsabilità nella srl
Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità contro amministratore di s.r.l., inammissibilità della sua revoca ex lege e violazione del divieto di concorrenza
Non può essere considerato responsabile l’amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica, ricadendo questo nelle scelte squisitamente gestorie e come tali giuridicamente irrilevanti, salvo dar prova [ LEGGI TUTTO ]
Distinzione tra contestazioni nuove e precisazione della domanda proposta in giudizio
Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove – implicitamente vietate – e domande modificate – espressamente ammesse – non sta dunque [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per operazioni in conflitto di interesse e per distrazione di risorse sociali
All’amministratore (o ai prossimi congiunti dello stesso) non è impedito di essere controparte contrattuale della società; tuttavia la presenza di un conflitto di interesse impone che egli proceda nell’interesse della società ad una rigorosa valutazione dei beni [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratore di s.r.l. e suo compenso
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall’amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti. [ LEGGI TUTTO ]