Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.
Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale.
E’ nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità da esercizio di attività di direzione e coordinamento verso soci e amministratori, nullità della clausola di manleva per contrarietà a norme imperative e per indeterminatezza nonché illiceità dell’oggetto
Sussiste responsabilità ex art. 2497 c.c., avente natura contrattuale, in capo ai soggetti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, costituiscano un centro di potere che esorbita le prerogative proprie del socio di controllo, finalizzato [ LEGGI TUTTO ]
Prelazione statutaria, cessione di azioni e responsabilità dell’amministratore
Se pure il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente, [ LEGGI TUTTO ]
Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e fallimento della società
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
Revoca della delega di attribuzioni. Clausola simul stabunt simul cadent
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall’alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l’art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.
Natura del danno prodotto dal pagamento preferenziale e azioni esercitabili
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non puó considerarsi di natura patrimoniale, ma è invece inferto alla par condicio creditorum, atteso che il creditore soddisfatto dal pagamento revocabile ha ricevuto tutto quanto allo stesso dovuto, mentre ogni altro creditore di pari grado ha ricevuto un pagamento sottoposto alla falcidia fallimentare, con conseguente sottrazione alla disponibilità degli altri creditori di un valore pari alla differenza tra quanto il creditore preferito ha ricevuto in pagamento dal fallito e quanto avrebbe ricevuto se, non essendo stato pagato dal fallito, fosse stato pagato in moneta fallimentare. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di srl per condotte distrattive.
Rapporti tra la disciplina delle spa e della srl: (in)applicabilità dell’art. 2393, co. 2, c.c. alle srl
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l’integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l’utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell’applicazione analogica, vale a dire, [ LEGGI TUTTO ]
Effetti della fusione e obbligo della incorporata di non agire in responsabilità contro l’amministratore della incorporante
Si trasferisce ex art. 2504-bis c.c. alla società incorporante l’obbligo eventualmente gravante sulla società incorporata, socia di controllo della prima, di non esercitare, né far esercitare, azioni di responsabilità contro gli ex amministratori della incorporante, ove tale obbligo sia stato validamente assunto dalla incorporata in sede di acquisto della partecipazione di controllo. [ LEGGI TUTTO ]