Responsabilità dell’amministratore unico e relativa responsabilità concorsuale della banca
Inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando vi sono questioni complesse
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.
Azione risarcitoria esercitata dal curatore contro la banca per concorso in mala gestio con gli amministratori
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
[ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità della banca per abusiva concessione del credito (legittimazione attiva e termini di prescrizione)
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell’istituto di credito per aver contribuito all’aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.
Competenza del Tribunale delle Imprese per le cause di responsabilità della banca per abusiva concessione del credito
La domanda giudiziale con cui si chiede di accertare la responsabilità di un istituto bancario per aver concesso abusivamente credito ad una società e aggravato così lo stato di dissesto della stessa [ LEGGI TUTTO ]