Integrale erosione del capitale sociale, rapporto di fornitura alla società creditrice e responsabilità nei confronti della medesima
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell’azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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Non è risarcibile direttamente in favore del socio il danno sofferto dalla società partecipata per effetto della mala gestio dell’amministratore
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell’amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione.
Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.
Devoluzione ad arbitri della controversia tra soci e amministratore di fatto e natura dell’azione individuale del socio di srl
In tema di responsabilità degli amministratori, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, deve ritenersi he essi perdono tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento [ LEGGI TUTTO ]
Azione individuale del socio di srl e azione individuale del terzo
L’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di capitali coesiste con l’azione concessa all’ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 cc e sull’art. 2476, sesto comma, cc, che ne costituisce un’applicazione, esige che [ LEGGI TUTTO ]
Azione individuale del socio di società in nome collettivo
L’azione individualmente concessa ai soci, anche di società di persone, per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli amministratori presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale [ LEGGI TUTTO ]