Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un’azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto – come per gli amministratori di società di capitali – bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.
Azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali: onere della prova
L’attore che reclama il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2394 c.c. per le S.p.A. o ai sensi dell’art. 2476 c.c. per le S.r.l. deve dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso di causa tra l’uno e l’altro.
Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, dunque, l’attore è tenuto ad allegare e provare gli atti di mala gestio e il danno da essi provocato, non essendo sufficiente allegare il titolo (il mandato) che fonda l’obbligo degli amministratori ed il suo inadempimento poiché, con riferimento a una obbligazione di mezzi qual è quella dell’amministratore, il solo riferimento al contratto di gestione non consentirebbe di individuare un inadempimento né di provare il corretto adempimento, considerando altresì che eventuali perdite ben possono derivare anche solamente dal rischio di impresa.