Contestazione dei bilanci ed esercizio dell’azione sociale di responsabilità
L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale) e ha natura riparatoria, essendo finalizzata alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso. Il socio, facendo valere in nome proprio il diritto spettante alla società, deve necessariamente convenire in giudizio quest’ultima, quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Se al momento dell’esercizio dell’azione l’amministratore convenuto è ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78, co. 2, c.p.c., atteso il conflitto di interessi fra rappresentante (l’amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).
Ai fini dell’esercizio dell’azione, non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti al prosieguo del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.
Grava sull’attore l’onere di allegare non solo le condotte di asserita mala gestio poste in essere dall’amministratore, ma anche il danno che queste hanno cagionato, da intendersi quale diminuzione patrimoniale eziologicamente collegata alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. Per contro, grava sull’amministratore l’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ai doveri suddetti, prendendo posizione sui singoli addebiti contestati dalla parte attrice.
Il socio che deduce una carenza informativa in ordine ai bilanci e alla documentazione sottostante, rivolgendo le proprie contestazioni direttamente alla formazione dei bilanci, deve proporre l’impugnazione delle relative delibere di approvazione e non l’azione sociale di responsabilità: in assenza di ulteriori allegazioni, infatti, devono escludersi comportamenti dell’organo amministrativo valutabili sotto il profilo della responsabilità nei confronti della società o dei soci.
Sulla deroga statutaria alle soglie per agire in giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis c.c.
In tema di legittimazione ad agire dei soci di minoranza, l’art. 2393-bis c.c. prevede un limite inderogabile statutariamente solo verso l’alto; pertanto, ipotizzare che la soglia prevista dal legislatore per agire in giudizio non possa essere abbassata, oltre ad essere contrario alla ratio della disposizione – dettata a tutela dell’interesse della minoranza alla corretta gestione della società – è smentito dal secondo comma della stessa norma che, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio (che dunque hanno una base potenzialmente molto più ampia delle c.d. S.p.A. “chiuse”) prevede solo la possibilità di derogare verso il basso il diverso limite previsto dalla norma stessa.
Azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2395 c.c. promossa dal venture capitalist: natura della responsabilità, valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile e dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l’ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli – come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 – quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di società di persone e scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale: profili sostanziali e processuali
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l’ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità solidale dell’amministratore unico e del socio di maggioranza, oltre a questioni connesse alla legittimazione ad agire del socio receduto
A fronte dell’asserita responsabilità dell’amministratore unico ex art. 2476, co.3, c.c., per la mala gestio della società ai danni della società stessa e del socio di minoranza, e della connessa asserita responsabilità solidale del socio di maggioranza [ LEGGI TUTTO ]
Poteri dei liquidatori ed esercizio dell’azione di responsabilità contro l’amministratore
Il liquidatore non è legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore in mancanza di una (anteriore) delibera assembleare.
Il liquidatore esercita, nella fase liquidatoria, gli stessi poteri degli amministratori.
Azione di responsabilità del socio e danno indiretto
Con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2746, co. 6, c.c. (che costituisce l’equivalente dell’art. 2395 c.c.), il socio non è legittimato a richiedere in proprio all’amministratore il risarcimento [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio; ammissibilità e valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio. Il direttore generale: compiti e rapporti con l’amministratore.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient [ LEGGI TUTTO ]