Principi in tema di circolazione di partecipazioni sociali e acquisto di azioni proprie
Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. per impugnare una delibera assembleare è interrotto dall’avvio del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, non rilevando a tal fine che si tratti di mediazione obbligatoria o facoltativa: infatti, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, laddove regola l’effetto della domanda di mediazione rispetto a prescrizione e decadenza, non distingue in alcun modo tra mediazione obbligatoria e facoltativa e costituisce pertanto norma di chiusura circa gli effetti sostanziali del procedimento.
L’errore sul prezzo non ha natura essenziale e rilevante e la sua eventuale ricorrenza esclude il rimedio dell’annullabilità. In particolare, in tema di compravendita delle azioni di una società, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2, c.c., relativo all’errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti.
Il procedimento di cui all’art. 2357 c.c. per l’acquisto di azioni proprie è improntato sulla distinzione tra il potere autorizzativo dell’assemblea dei soci e quello invece decisionale che spetta agli amministratori e che potrebbe anche condurre, pur in presenza dell’autorizzazione dei soci, a non dare poi corso all’acquisto, perché non ritenuto più conveniente o opportuno. Infatti, la valutazione circa l’opportunità dell’acquisto costituisce un apprezzamento di natura gestoria che appare coerentemente rimesso alla valutazione dell’organo amministrativo, spettando all’organo assembleare autorizzarne poi l’acquisto.
È ammissibile la ratifica, da parte dell’assemblea, dell’acquisto di azioni proprie deciso dal consiglio di amministrazione senza previa autorizzazione dell’assemblea.
Banca Popolare di Vicenza: divieto di assistenza finanziaria e obbligazioni convertibili
In ragione dell’abrogazione dell’art. 9 d.lgs. 105/1948 e del disposto dell’art. 150-bis t.u.b. – il quale, nell’indicare quali norme del c.c. non si applicano alle banche popolari, non considera l’art. 2358 c.c. – sussiste anche per le banche popolari il divieto di finanziare l’acquisto di azioni proprie secondo il paradigma dell’art. 2358 c.c.
Nel prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, l’art. 2358 c.c. pone un divieto di carattere imperativo, posto che detto divieto, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche solo potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società. Ne consegue che ove il collocamento di azioni avvenga in assenza delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c. e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile è quella della nullità.
Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall’art. 2358 c.c., mina – come per il caso analogo del collocamento azionario assistito – l’effettività del conferimento. E ciò vale sia per il caso in cui la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell’obbligazionista, sia per il caso in cui la conversione sia rimessa anche alla discrezionalità dell’emittente nonché per il caso in cui la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.
Nel caso di finanziamento per l’acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie, l’emissione di dette obbligazioni, in quanto collocate mediante provvista fornita dalla banca, è operazione in sé idonea ad eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l’effettività degli aumenti di capitale e i divieti previsti a tutela dell’effettività del capitale. Ne consegue che il complesso negoziale sottostante l’operazione di finanziamento potrà essere riconosciuto in frode alla legge e sanzionato con la nullità ai sensi dell’art. 1344 c.c.
Il computo delle azioni proprie non può dipendere da decisioni degli organi sociali
La sussistenza della qualifica di società emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e le relative conseguenze in tema di computo delle azioni proprie nei quorum non possono dipendere da alcuna decisione di un organo sociale ma solo dal verificarsi dei presupposti di legge.
Consumazione degli effetti dei provvedimenti cautelari preassembleari al termine dell’assemblea cui si riferiscono
La sospensione cautelare degli effetti di una deliberazione consiliare (con la quale si designava chi avrebbe dovuto presiedere una futura assemblea) nonché i provvedimenti necessari adottati nell’imminenza della medesima assemblea sono da revocarsi nel momento in cui l’assemblea in questione risulta conclusa, essendosi esaurita qualsiasi residua efficacia vincolante dei predetti provvedimenti cautelari. [ LEGGI TUTTO ]
Residualità della tutela cautelare dell’art. 700 e sospensiva di delibera. Assegnazione di azioni proprie e momento traslativo.
Deve ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento dell’art. 700 c.p.c. in via preventiva, pur in pendenza dell’esperibilità dello strumento cautelare tipico di cui all’art. 2378, comma 3, c.c., laddove quest’ultimo strumento non possa in concreto [ LEGGI TUTTO ]
Azioni proprie e calcolo delle maggioranze assembleari
La disciplina del computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze, dopo la modifica intervenuta con il d.lgs. 224/2010, deve ritenersi differenziata per le società aperte e per le società chiuse. Mentre per le prime le azioni [ LEGGI TUTTO ]
Computo delle azioni proprie ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo
Ai fini dell’ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. non occorre che il pregiudizio fatto valere si sia già concretizzato, essendo sufficiente che ci sia una concreta minaccia dal diritto rivendicato. Deve quindi ritenersi ammissibile [ LEGGI TUTTO ]