I limiti alla responsabilità patrimoniale dei soci dopo l’estinzione della società (fallita)
Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. In tale evenienza: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta; non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, non si pone alcun problema di separazione patrimoniale e i creditori possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti verso la società estinta nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci. Di contro, nel caso in cui manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito.
Il mancato aggiornamento delle visure camerali è indice di inerzia del liquidatore e ne fonda la revoca
La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).
Responsabilità solidale dei soci e dei liquidatori dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c.
Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.
Responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei debiti sociali. Presupposti e regime probatorio.
Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo al mancato pagamento del debito; uno soggettivo, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari. Resta fermo che la responsabilità del liquidatore – che ha natura di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo – deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento.
In ordine al regime probatorio, ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.
Nullità del bilancio finale di liquidazione formato in difetto della necessaria attività liquidatoria
L’attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione: presupposti e conseguenze
E’ scorretto il bilancio di società in liquidazione ispirato al criterio della continuazione dell’attività, essendo tale continuazione di per sé incompatibile con la fase liquidatoria, preposta al realizzo delle attività e al pagamento delle passività dell’ente. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c., solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far [ LEGGI TUTTO ]
Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore
In fase di liquidazione della società, sussiste un “dovere” del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l’ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell’intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.
Cancellazione della srl e reclamo del bilancio finale di liquidazione
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è da considerarsi illegittima nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione sia stato tempestivamente reclamato da parte di uno dei soci e il relativo procedimento sia ancora pendente.