Azione di responsabilità verso i liquidatori e i soci di s.r.l.
Poiché ai sensi dell’art. 2495, co. 3, c.c., a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua estinzione, i soci possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori esclusivamente nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nulla sarà dovuto da loro anche se nel corso delle operazioni di liquidazione siano stati rimborsati agli stessi dei finanziamenti da loro effettuati in precedenza, a nulla rilevando che questi potessero avere natura postergata, giacché ciò che rileva ai fini della successione dei soci nei debiti della società a seguito dell’estinzione di quest’ultima è esclusivamente la percezione di somme all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
È negligente la condotta del liquidatore che, nel corso delle operazioni di liquidazione, rimborsa ai soci finanziamenti che devono considerarsi postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. in quanto effettuati in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto e, comunque, quando la situazione finanziaria avrebbe consigliato un conferimento.
Ai sensi dell’art. 2476, co. 8, c.c. nella s.r.l. i soci possono essere chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per gli illeciti gestori compiuti da questi ultimi soltanto laddove i soci medesimi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi così come si prevede il concorso di responsabilità dei soci per gli illeciti gestori compiuti dai liquidatori, posto che a questi ultimi si applicano le stesse norme degli amministratori in punto di responsabilità (art. 2489, co. 2, c.c.). Tale responsabilità è, tuttavia, ricollegata all’approvazione o all’autorizzazione di singole operazioni contrarie ai doveri di diligenza compiute dall’amministratore o dal liquidatore, che chi agisce in giudizio ha l’onere di individuare e allegare specificamente.
Presupposti e natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori insoddisfatti
La norma di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società in liquidazione, cui consegue che i creditori sociali eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l’altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari.
Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori è di matrice tipicamente extracontrattuale, in quanto deriva dalla lesione del diritto di credito del terzo. Come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall’art. 2043 c.c., che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell’art. 2495 c.c. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione, è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.
La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio: proprio in ragione di tale inquadramento, ricade sul creditore che agisca in giudizio per far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che sia stata invece distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.
Legittimazione attiva e passiva nel reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione
Alla proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, co. 3, c.c. sono legittimati attivamente anche i componenti del collegio sindacale; quanto alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi in capo solo ai liquidatori e non già alla società.
Nel caso in cui sia proposto reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione (o sia proposta l’azione impugnativa del bilancio sociale), nel caso in cui, nel corso del giudizio, il bilancio sia revocato dall’assemblea dei soci e di tale fatto sia dato atto solo da una parte, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, bensì dev’essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori, poiché la pronuncia di nullità/annullabilità di un bilancio ormai revocato è inidonea a spiegare alcun effetto utile alla parte che ha proposto la domanda. Invero, la cessione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e non può essere dichiarata laddove la sopravvenienza del fatto sia dedotta da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione.
Nullità del bilancio finale di liquidazione redatto in violazione del principio di chiarezza
Nonostante il codice civile non contenga indicazioni specifiche, il principio contabile OIC 5 indica alcune metodologie utili al fine di una corretta redazione del bilancio finale di liquidazione. Nello stesso si precisa che il bilancio deve contenere lo stato patrimoniale ed il conto economico, per quanto in forma ridotta o completa a seconda della complessità della società, nonché delle esigenze di rendicontazione che caso per caso il liquidatore affronta nell’esecuzione del proprio compito. In relazione alla nota integrativa, nel documento OIC 5 è precisato che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione e che un possibile elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per la nota integrativa dei bilanci intermedi è rappresentato dal necessario approfondimento che si rende indispensabile nel caso di sussistenza nello stato patrimoniale finale di liquidazione di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti, ciò per l’eventuale presenza di assegnazioni di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte. Appare quindi rilevante una corretta e chiara redazione della nota integrativa anche nel bilancio finale di liquidazione, viste le possibili variazioni di poste – in particolare, con riferimento a debiti non ancora estinti –, che possono pregiudicare una corretta interpretazione del bilancio da parte dei soci o dei terzi.
Ai sensi dell’art. 2495 c.c., vige in capo al liquidatore un vero e proprio obbligo di chiedere la cancellazione della società al termine del procedimento di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione. I soci hanno la possibilità di impugnare detto bilancio finale di liquidazione nel termine di 90 giorni, come previsto dall’art. 2492, co. 3, c.c., e la vera e propria iscrizione della cancellazione avverrà solo nel caso in cui il conservatore non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. La cancellazione, dunque, una volta depositato il bilancio finale di liquidazione e una volta che esso non sia impugnato, non può essere subordinata ad altri eventi.
A seguito dell’estinzione della società si determina un fenomeno di tipo successorio, nel quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e dei beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia.
La cancellazione della società e la residuale responsabilità dei soci per i crediti non soddisfatti all’esito della procedura di liquidazione
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, co. 2, c.c., i creditori sociali non soddisfatti, ferma restando l’estinzione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Viene, così, in rilievo una forma peculiare di successione nei rapporti giuridici pendenti della società estinta, ove quest’ultima non risponde più dei debiti, dovendone rispondere i soli soci, secondo il medesimo titolo per il quale ne avrebbe dovuto rispondere la società e, in ogni caso, fino a concorrenza delle somme eventualmente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La circostanza che gli ex soci della società estinta nulla avrebbero ricevuto in sede di riparto finale di liquidazione non fa venire meno la loro qualifica di successori, rimanendo la percezione delle somme rivenienti dal bilancio finale di liquidazione unicamente il limite quantitativo entro il quale i soci debbano rispondere del debito della dante causa.
L’interesse ad agire del creditore sociale nei confronti dei soci non è di per sé escluso dalla eventualità che questi ultimi non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo vantare il creditore comunque l’interesse a procurarsi un titolo, anche di mero accertamento dell’obbligo risarcitorio incombente sui soci, quali successori dell’ente estinto, poiché dalla cancellazione della società possono residuare beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale, si sono comunque trasferiti ai soci medesimi.
Natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto
In ordine alla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che questi ultimi possano fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: (i) l’esistenza del credito; (ii) l’inadempimento di esso da parte della società; (iii) la condotta dolosa o colposa del liquidatore, che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari; (iv) il nesso di causalità fra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito. Quanto al nesso eziologico, il creditore è tenuto a provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il proprio credito, eventualmente distribuita ai soci o utilizzata per pagare solo alcuni creditori in violazione della par condicio creditorum, oppure la sussistenza di una qualsivoglia condotta dolosa o colposa del liquidatore che abbia impedito la corretta conservazione del patrimonio.
Sull’efficacia della clausola di liquidation preference non inserita nello statuto sociale
La clausola di liquidazione preferenziale (cd. “liquidation preference clause“) inserita in un accordo di investimento – e non replicata in alcuna disposizione statutaria – ha efficacia esclusivamente tra i sottoscrittori dell’accordo di investimento nel quale è stata inserita e non è opponibile, all’interno della società, ai soci non aderenti, nell’ambito della distribuzione dell’attivo di liquidazione, non avendo trovato tale clausola di liquidazione preferenziale collocazione nello statuto sociale; il bilancio finale di liquidazione che non abbia correttamente individuato il riparto dell’attivo ai soci deve essere dichiarato invalido.
Sulla revoca del liquidatore e l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione. Nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio redatto in modo contrario alla forma legale di amministrazione della società.
Le contestazioni intese ad ottenere la revoca della nomina del Curatore speciale non hanno incidenza alcuna sulla validità degli atti da lui compiuti, posto che la revoca non può che operare ex nunc, restando salva, ad ogni effetto, l’attività già compiuta. L’eventuale impugnazione del decreto di nomina, ove ammissibile, avrebbe dovuto essere proposta col diverso mezzo reclamo alla Corte di Appello ex art. 739 c.p.c.
In ordine alla particolare impugnazione (reclamo) del bilancio di liquidazione ex art. 2492 co. 3 c.c. si deve osservare come la stessa costituisca un mezzo straordinario per impugnare lo stesso ove già adottato ed “eseguito”, come consentito dalla legge (art. 2492), dall’organo amministrativo. Nel caso in cui appare approvato un bilancio dell’ultima fase di amministrazione liquidatoria con piano di riparto finale ancora da eseguirsi, ed in effetti poi non eseguito i soci dissenzienti possono sicuramente impugnare “a monte” la delibera di approvazione di un riparto che non condividono, risultando anzi dubbia, ove non lo facciano, la loro facoltà di contestare “a valle” l’esecuzione conforme di quel riparto.
Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone, la precisa articolazione dei compiti degli organi e la loro potenziale, e nel caso effettiva, distinzione soggettiva, non consente di ritenere alcun effetto sanante della assemblea plenaria, restando la stessa convocata a deliberare su oggetto illecito, ovvero su una proposta avanzata in forma contraria all’ amministrazione in forma legale della società (nel caso di specie il bilancio era stato redatto da uno solo dei due amministratori con poteri paritari e congiunti risultando così l’adozione del suddetto bilancio una violazione di precetto inderogabile costituente causa di nullità della delibera).
Responsabilità del liquidatore per omessa indicazione nel bilancio di un debito della società
Sussiste la responsabilità dell’amministratore/liquidatore ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 c.c. per danno diretto nei confronti del terzo creditore, per avere, in violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore prima e di liquidatore poi, con grave negligenza e imperizia, omesso di appostare il debito della società nei confronti del creditore nei bilanci della società debitrice fino al bilancio finale di liquidazione, omesso di chiedere ai soci di effettuare i versamenti necessari per pagare detto debito, chiuso la liquidazione e cancellato la società dal registro delle imprese omettendo qualsivoglia menzione, considerazione e pagamento del debito nei confronti del creditore, di cui era ben a conoscenza per averlo espressamente riconosciuto e per avere ricevuto (neanche un mese prima della delibera di messa in liquidazione volontaria della società) la diffida di pagamento che prospettava azioni giudiziarie in difetto di restituzione del dovuto.
Approvazione del bilancio finale di liquidazione e legittimazione a proporre reclamo in caso di comproprietà di una partecipazione in srl
Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato – secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. – all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito. La mancata proposizione del reclamo, decorsi novanta giorni dalla data dell’iscrizione, vale quale approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, al di là della procedura legale tipica di approvazione del bilancio finale di liquidazione contenuta nell’art. 2493 co. 1 c.c., è data ai soci la possibilità di approvare lo stesso espressamente prima del decorso del termine. Ove intervenga l’approvazione espressa, a maggioranza dei soci, del bilancio finale di liquidazione e l’autorizzazione all’immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, il diritto del singolo di reclamare il bilancio finale è neutralizzato. Una volta avvenuta [come nella specie] la cancellazione della società alle condizioni di legge, questa non può più esser revocata e la persona giuridica è definitivamente estinta, in quanto, il sistema delineato dagli artt. 2492 / 2495 c.c. è speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1421 c.c.
Nel caso di contitolarità di una quota di partecipazione indivisa, ai sensi dell’art. 2468 ult.co. c.c. il diritto a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è del rappresentante comune risultante dalla pubblicità commerciale, in quanto, l’efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie – e quindi degli assetti proprietari – delle quote, dipende, per espresso disposto di legge, dalle iscrizioni nel registro delle imprese. Non può essere riconosciuta un’autonoma legittimazione al singolo contitolare, diverso dal rappresentante comune, ad impugnare il bilancio finale di liquidazione; tantomeno, contro la volontà approvativa espressa dal rappresentante comune della quota. Eventuali abusi o inadempimenti del rappresentante comune alle indicazioni eventualmente ricevute dai contitolari rappresentati, possono trovare sanzione azionando in giudizio la sua responsabilità ex mandato.