Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare non è sufficiente ricorrere al criterio del c.d. ambito di protezione
Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le “regole sull’ambito di protezione“, ossia i principi di cui all’art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano “esplicitamente menzionati” ovvero “necessariamente e specificatamente ricompresi” nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.
Nullità di certificato protettivo complementare e rapporto tra coniugato e brevetto base
L’interferenza di un coniugato coi diritti brevettuali conferiti dal brevetto di base si analizza adottando i normali criteri di valutazione della contraffazione, e non quelli più stringenti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nel valutare se [ LEGGI TUTTO ]
Cessazione della materia del contendere a seguito di nullità del certificato complementare di protezione e dell’intervenuta scadenza del brevetto base
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della nullità del certificato complementare di protezione, costituisce circostanza idonea a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dell’intervenuta scadenza del brevetto base.