Impugnazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili
Anche nelle società a responsabilità limitata, il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione, rientrando nei poteri dell’assemblea che approva il bilancio, la facoltà di prevederne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società con una decisione censurabile solo se frutto di iniziative dei soci di maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.
Grava sul socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare in giudizio che la decisione dell’accantonamento degli utili adottata a maggioranza abbia ingiustificatamente sacrificato la sua legittima aspettativa a percepire la remunerazione del suo investimento, avendo rivestito carattere abusivo perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a provocare la lesione della posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale ove l’esercizio in comune dell’attività economica avviene proprio allo scopo di dividerne gli utili.
Fermo restando che il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall’ordinamento migliore interprete dell’interesse sociale in considerazione dell’entità maggiore del rischio che corre nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune, deve, comunque, arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede e non può spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese all’accantonamento dell’utile.
Diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto alla consultazione/ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476, co. 2, c.c. configura un diritto incondizionato e riservato al socio di s.r.l. (a prescindere dalla entità del valore della sua quota) che non riveste la carica di amministratore e diretto a consentire l’ispezione sociale ed il controllo sulla gestione degli amministratori. Detto diritto si concretizza nella facoltà del socio di accedere, prendere visione ed estrarre copia in linea generale di tutta la documentazione sociale. Detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo, e non necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore deve essere esercitato con il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo, non potendo appunto il suo esercizio essere connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza, mettendo in condizione la società di poter adempire e senza arrecare pregiudizio alla regolare, efficiente ed ordinata gestione sociale, nonché senza che possa essere arrecato danno all’attività economica della società medesima ed in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi siano in condizione di comprometterne gli interessi.
Nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che, se rese note alla società concorrente, possono portare detrimento.
Mancato avveramento di una condizione mista in un contratto di cessione di partecipazioni
Spetta alla parte interessata la prova che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l’acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.