La valutazione della partecipazione durevolmente di valore inferiore al costo
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione. Tale costo, tuttavia, non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, co. 1, n. 3, c.c., se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di costo. Onde verificare se si tratti di perdita durevole è necessario operare un confronto tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Il bilancio nel quale le partecipazioni sono valutate non tenendo conto di tale regola non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società.
Poiché le norme codicistiche in tema di corretta redazione del bilancio di esercizio sono poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la loro eventuale violazione comporta la nullità del bilancio e della delibera di sua approvazione. Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c. è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Il nesso di causalità tra informazione al mercato e danno da investimento
Non è configurabile un danno da investimento quando l’emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta tecnicità, e queste fossero complete e idonee a consentire al singolo investitore di orientare le proprie decisioni di investimento rispetto al rischio dell’operazione. Restano dunque a carico del piccolo investitore i rischi connessi ad operazioni rispetto alle quali l’emittente il titolo ha reso le necessarie informazioni, seppure connotate da alta tecnicità: l’eventuale tutela si colloca invero in un altro segmento contrattuale, ossia rispetto all’intermediario sul quale necessariamente deve appoggiarsi.
Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente; la presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico. Pertanto, se in virtù di convinzioni autonome gli investitori – anche dopo il disvelamento del vero – hanno inteso non dismettere i precedenti investimenti e, anzi, hanno continuato ad acquistare azioni anche a distanza temporale sensibile dall’acquisizione delle corrette informazioni, non può sussistere un nesso di causalità con l’eventuale successiva perdita, in quanto la perdita lamentata non può essere causalmente derivata dalle carenze informative denunciate.
Diritto del socio alla percezione dei dividendi e azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l.
Il fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le s.p.a.: art. 2433 c.c.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione, dovendosi invece escludere [ LEGGI TUTTO ]
Gruppo di società e impugnazione del bilancio d’esercizio della controllata
Non può costituire vizio di chiarezza del bilancio l’appostazione di rilevanti costi derivanti da un rapporto contrattuale tra controllante e controllata laddove risulti in bilancio chiara illustrazione della natura di detti costi, delle prestazioni [ LEGGI TUTTO ]