Conseguenze giuridiche dell’esclusione del socio di cooperativa a proprietà indivisa
Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l’obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell’immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell’immobile, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
L’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del canone di godimento dell’alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un’azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l’esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.
Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Le gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio ex art. 2286 c.c.
Con riferimento alla sussistenza delle gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio, a norma dell’art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere legittimamente estromesso dalla compagine sociale ove egli sia inadempiente agli obblighi collaborativi propri dell’esecuzione secondo buona fede del contratto sociale, per sua natura fondato sull’affectio societatis, non può tradursi in una generica imputazione della violazione di detto obbligo collaborativo, dovendo detto inadempimento concretizzarsi in specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione, dovendosi avere cura, tuttavia, di precisare che tra dette specifiche condotte non possono reputarsi rilevanti quelle che di per sé non siano certamente considerabili espressione di inadempimento degli obblighi sociali. Così, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, il cui onere della prova è gravante sulla società che abbia escluso il socio, è sicuramente necessario e corretto esaminare partitamente gli addebiti, escludendo dal novero di quelli rilevanti le condotte che non possono di per sé considerarsi inadempimento del contratto sociale, procedendo a valutare se gli addebiti rilevanti, che singolarmente possano anche non considerarsi particolarmente gravi, nella loro considerazione unitaria e complessiva della gravità assumano in modo tale da far ritenere che l’affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone che così si trovi in una situazione tale da rendere meno agevole il perseguimento dei suoi fini. L’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l’art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell’esecuzione del contratto associativo.
Illegittima esclusione del socio di cooperativa
La comunicazione della delibera di esclusione svolge la mera funzione di informare il socio delle ragioni ritenute in concreto dall’organo deliberante giustificative dell’esclusione, di tal che la incompletezza della comunicazione non determina ex se l’invalidità della deliberazione, incidendo piuttosto sulla decorrenza del termine per proporre l’opposizione alla delibera di esclusione. È in relazione alla vera e propria delibera di esclusione che il giudice è tenuto ad apprezzare la effettiva sussistenza della causa di esclusione, dovendosi verificare se la causa indicata nella delibera e posta alla base della decisione di esclusione rientri fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonché dovendosi accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della medesima.
Ai fini della validità della delibera di esclusione, la causa di esclusione posta alla base della deliberazione deve risultare dalla delibera medesima non potendo ex post in giudizio, nell’eventualità che il socio proponga impugnazione, essere indagate altre e diverse ragioni di esclusione.
Esclusione del socio di società cooperativa per grave inadempimento
In tema di società cooperativa, le cause di origine convenzionale di esclusione di un socio devono essere indicate nello statuto in modo tassativo e non generico, al fine di evitare un’eccessiva discrezionalità dell’organo amministrativo e, pertanto, quando un’ipotesi di esclusione fa riferimento alla gravità dell’inadempimento è necessario che sia indicato chiaramente sia la prestazione richiesta, sia la gravità dell’inadempimento stesso.
Esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa
La Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo nei confronti del socio di cooperative edilizia a proprietà indivisa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.
La delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
Questioni in tema di sospensione di delibera self-executing e di delibera introduttiva di clausola compromissoria
L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell’esecuzione della deliberazione”, non fa riferimento a quelle sole ipotesi in cui la delibera necessita di una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, bensì ad una più ampia nozione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Alla luce di ciò, anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.
Il combinato disposto dell’art. 669-quater c.p.c. (“quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.”) e dell’art. 35, co. 5, d.lgs.5/2003 (“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile”) impone di radicare la competenza sull’istanza cautelare ex art. 2378, co. 3, c.p.c. dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso.
È nulla, in quanto avente oggetto illecito, la delibera assembleare con la quale si introduce nello statuto di una società una clausola compromissoria che attribuisca il potere di nomina degli arbitri a professionisti che, pur non rivestendo alcun ruolo all’interno della società, non forniscano le dovute garanzie di terzietà (in quanto tale delibera si pone in contrasto con l’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 il quale sancisce che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).
È allo stesso modo viziata da nullità per illiceità dell’oggetto la delibera con la quale vengono introdotte delle cause di esclusione del socio che non sono riconducibili a ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ma che si risolvono in inammissibili limitazioni del diritto dei soci di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della società.
Cause di esclusione del socio di s.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda in oggetto: la delibera successiva, infatti, costituisce [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio da società cooperativa e obbligo statutario di previa intimazione scritta
Ove lo statuto di una società cooperativa preveda che “l’esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa”, eventuali colloqui orali tra amministratori e socio non possono [ LEGGI TUTTO ]
La prova dei presupposti che legittimano la delibera di esclusione del socio spetta alla società convenuta in giudizio
Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione dalla società, quest’ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto ed è, per l’effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale [ LEGGI TUTTO ]
Nozione di giusta causa e carattere di specificità delle clausole statutarie di esclusione
Deve intendersi priva del requisito normativo della specificità, richiesto a pena di nullità dall’art. 2473 bis c.c., la previsione statutaria che consenta alla società di adottare provvedimento di esclusione in presenza di “comportamenti da parte del socio che compromettano il corretto funzionamento della società”, risolvendosi [ LEGGI TUTTO ]