Accertamento della causa di scioglimento e nomina di liquidatori
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente [ LEGGI TUTTO ]
Accertamento della causa di scioglimento e decisioni ex art. 2479, comma 2°, n. 5)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
Scioglimento della società per impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale e impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La causa di scioglimento per impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale costituisce una condizione oggettiva dell’azione sociale, come tale determinabile in ragione della sua concreta manifestazione, apprezzabile nella sua obbiettiva esistenza senza che sia possibile considerarla integrata dalla mera difficoltà economica in cui versa la società.
Sas: morte dell’accomandatario, mancata sostituzione nel termine di sei mesi dal decesso e legittimazione a ricorrere per la nomina dei liquidatori
Al creditore di società in accomandita semplice è preclusa ogni iniziativa in tema di nomina dei liquidatori.
Scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ricorre soltanto quando detta impossibilità sia tale da assumere il carattere di irreversibilità e di assolutezza e pertanto non ricorre là dove la società sia attiva e operante, a nulla rilevando eventuali dissidi tra i soci che non siano inidonei a impedire lo svolgimento della sua ordinaria attività.