Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare non è sufficiente ricorrere al criterio del c.d. ambito di protezione
Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le “regole sull’ambito di protezione“, ossia i principi di cui all’art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano “esplicitamente menzionati” ovvero “necessariamente e specificatamente ricompresi” nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.
Cessazione della materia del contendere a seguito di nullità del certificato complementare di protezione e dell’intervenuta scadenza del brevetto base
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della nullità del certificato complementare di protezione, costituisce circostanza idonea a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dell’intervenuta scadenza del brevetto base.
Brevetto di principio attivo, combinazione di principi attivi e certificato complementare di protezione
Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del Reg. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (CPC), per “prodotto”, che possa ritenersi “protetto dal brevetto di base” ex art. 3, lett. a) del Regolamento stesso, non deve [ LEGGI TUTTO ]