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1 Dicembre 2020

Distinzione tra cessazione della materia del contendere e rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.

La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso [nella specie, per intervenuta sostituzione della delibera assembleare della domanda].

La rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l’altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio. La rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte. Nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.

Mentre nella rinuncia ex art. 306 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo tra loro), nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.

21 Settembre 2019

Adesione del creditore all’eccezione di improcedibilità della domanda di ingiunzione del pagamento sollevata da società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca

L’espressa adesione di parte opposta all’eccezione di improcedibilità della domanda esclude in radice ogni materia del contendere e fa venire meno la necessità di una pronuncia da parte del giudice.

21 Settembre 2019

Opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso ai danni di società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca

L’adesione di parte opposta all’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da una società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai cui danni sia stato emesso un decreto ingiuntivo di pagamento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.

16 Luglio 2019

Determinazione delle spese di lite a fronte della cessata materia del contendere

Dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la impugnata delibera con cui si disponeva l’esclusione del socio attore è stata revocata dalla società convenuta in data successiva alla istaurazione del rapporto processuale, la determinazione delle spese di lite avviene sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, giudizio che può essere svolto solo sulla scorta degli atti depositati con valutazione sommaria.

10 Luglio 2019

Sostituzione della delibera impugnata: improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse ad agire

Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell’esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita [ LEGGI TUTTO ]

22 Maggio 2019

Rinuncia alla procura e cessazione della materia del contendere

La rinuncia alla procura (c.d. “dismissione del mandato”), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore. [ LEGGI TUTTO ]

12 Novembre 2018

Sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio invalida

Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

6 Giugno 2018

Cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata

Il tenore dell’art. 2377, co. 8 c.c. consente di escludere che il rilievo relativo alla sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto integri una eccezione non rilevabile d’ufficio. La norma, infatti, contiene un comando per il giudice il quale non potrà pronunziare l’annullamento della delibera, dovendo egli pronunciare la cessazione della materia del contendere. Al giudice spetta, comunque, di valutare la validità della deliberazione sostitutiva e, quindi, di accertare, ai fini della condanna alle spese di lite, la soccombenza virtuale e, dunque, la fondatezza dell’originaria impugnazione della delibera sostituita. In altre parole, la conformità a legge e statuto della seconda delibera è compresa tra i fatti costitutivi dell’effetto sanante o, comunque, tra quelli impeditivi del provvedimento che il giudice è chiamato ad emanare nel giudizio di annullamento.

3 Novembre 2017

L’accordo tra le parti determina la cessazione della materia del contendere

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti degli amministratori e del liquidatore della società quando sia raggiunto l’accordo tra le parti; deve essere dunque dichiarato inefficace il sequestro conservativo trascritto sui beni dei convenuti.