Sostituzione di deliberazioni assembleari impugnate e cessazione della materia del contendere
Ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. non può procedersi all’annullamento di una deliberazione assembleare se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Sebbene la disposizione richiamata sia espressamente dettata con riferimento al regime di annullabilità di deliberazioni assembleari di società per azioni, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore per danno cagionato direttamente a soci o terzi
Se l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non è ex se sufficiente -ed anzi, è strutturalmente inidoneo (per l’imputazione all’ente degli atti gestori e della c.d. immedesimazione organica)- a fondare la responsabilità risarcitoria [ LEGGI TUTTO ]
Regolamento delle spese processuali nel caso di cessazione della materia cautelare
Nel procedimento cautelare instaurato dal socio per ottenere l’esibizione di documentazione sociale, il successivo adempimento della società al proprio onere di messa a disposizione della documentazione [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione della delibera assembleare nulla di società consortile a responsabilità limitata.
La disciplina di cui all’art. 2377, 8° comma, c.c. – per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. [ LEGGI TUTTO ]
Cessazione della materia del contendere e statuizione sulle spese processuali
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando [ LEGGI TUTTO ]
Deliberazione assembleare impugnata sostituita da un’altra presa in conformità della legge e dello statuto
L’art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso – nei limiti della compatibilità – anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l’assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.
Sostituzione della delibera di s.r.l. impugnata con altra delibera
La disciplina di cui all’art. 2377, comma 8 , benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile anche alle deliberazioni nulle nei limiti della compatibilità, nonché alle deliberazioni delle s.r.l., per le quali opera il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità.
Nel giudizio di impugnazione [ LEGGI TUTTO ]
Estensione all’amministratore degli effetti della transazione stipulata tra società e terzi debitori solidali
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l’amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. [ LEGGI TUTTO ]
Cognome e diritto all’uso di marchi e ditta
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla [ LEGGI TUTTO ]
Cessazione della materia del contendere a seguito di nullità del certificato complementare di protezione e dell’intervenuta scadenza del brevetto base
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della nullità del certificato complementare di protezione, costituisce circostanza idonea a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dell’intervenuta scadenza del brevetto base.