Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e cessazione della materia del contendere
Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera
La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso.
Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti.
Potere di rappresentanza della società in giudizio e sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sostituzione della delibera impugnata
L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina di un nuovo amministratore, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo a quest’ultimo.
Il nuovo amministratore nominato dall’assemblea con la deliberazione impugnata dal precedente titolare della carica non ha alcuna legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione ove non è destinatario di alcuna domanda e la sua evocazione in giudizio non può avere altri effetti che quelli di una semplice litis denunciatio.
L’applicazione della previsione dell’art. 2377, comma 8 c.c., richiamata dall’art. 2479-ter, ultimo comma c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostituto dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli articoli 2377, 2379, 2379-ter e 2479-ter c.c.
Revoca delle delibera del c.d.a. e cessazione della materia del contendere
Con la revoca della delibera del c.d.a. impugnata viene a cessare la materia del contendere. In tal caso, il Collegio provvede sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Cessazione della materia del contendere e revoca di un brevetto europeo
Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo in conseguenza del fatto che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha definitivamente revocato il brevetto europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse.
Accettazione della rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere
A seguito della accettazione da parte dell’opponente della rinuncia agli atti formalizzata dal convenuto è da riconoscere la completa cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cessazione della materia del contendere a seguito di nullità del certificato complementare di protezione e dell’intervenuta scadenza del brevetto base
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della nullità del certificato complementare di protezione, costituisce circostanza idonea a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dell’intervenuta scadenza del brevetto base.
Illegittimità della registrazione come marchio di nome notorio da parte di uno dei coeredi
Deve considerarsi nulla la registrazione del marchio di un nome notorio ad esclusivo vantaggio di uno solo dei coeredi senza il consenso degli altri aventi diritto, secondo le regole della comunione ordinaria ex art. 1105 c.c.