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4 Gennaio 2024

Prova per presunzioni dell’accordo simulatorio

Il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l’accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri ovvero produrne diversi, di talché, seppure all’esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte ovvero devono essere prodotti in maniera difforme dal contratto apparente.

L’accordo simulatorio può essere provato per presunzioni che devono essere gravi precise e concordanti. La gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che la presunzione è idonea a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza; il requisito della precisione impone che i fatti noti e l’iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica; il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell’id quod plerumque accidit; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.

8 Maggio 2023

Inefficacia del contratto di cessione di ramo d’azienda

La rappresentanza generale dell’amministratore di cui all’art. 2475 bis c.c. trova un limite legale nell’oggetto sociale, espressione delle condivise scelte economiche dei soci nel momento di costituzione della società e quindi dello scopo di lucro perseguito. Pertanto, l’attività dell’amministratore che esorbiti dai limiti indicati e conduca, senza alcuna autorizzazione dei soci, ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, è un atto gestorio compiuto in assenza totale di poteri.

Un contratto concluso in violazione dei limiti di cui all’art. 2479, comma 2 c.c., in contrasto con i limiti legali del potere di rappresentanza dell’amministratore, deve essere ritenuto non nullo o annullabile, quanto piuttosto improduttivo di effetti rispetto alla parte rappresentata, società e soci, con applicazione quindi dei principi generali di cui all’art. 1398 c.c.

La violazione dei limiti ex art. 2479, comma 2, è opponibile ai terzi, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2475 bis comma 2, c.c.

26 Aprile 2023

L’eccezione di inadempimento nel contratto di cessione di ramo d’azienda

L’avvenuto trasferimento di un ramo d’azienda le cui condizioni igienico sanitarie richieste dalla pubblica amministrazione, non consentano l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, costituisce inadempimento contrattuale grave da parte del cedente tale da giustificare l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del cessionario.

Anche ove rispetto a un eccezione di inadempimento sia invocata la risoluzione di diritto del contratto, ciò non esime il Giudice dal valutare se la parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione sia a sua volta inadempiente, attesa la pregiudizialità logica dell’eccezione di inadempimento rispetto all’avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell’art. 1456 cc, dall’accertamento di un inadempimento colpevole.

24 Novembre 2022

Distinzione tra cessione di quote sociali e cessione di azienda

Il negozio di cessione di quote sociali non può essere riqualificato quale contratto di cessione di azienda che obblighi il cedente a rispondere dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2560 c.c. Infatti, quale che sia l’attività svolta da una società commerciale e quale la consistenza del suo patrimonio, il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda, che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c. Tale equiparazione non può essere neppure operata mediante il richiamo alla disciplina fiscale (cfr. art. 20 d.p.r. 131/86, TUR, come modificato dalla l. 205/2017 e dalla l. 145/2018) che, ai fini dell’imposta di registro, richiama l’intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto. A fini fiscali, si è dunque ritenuto che potessero essere riqualificati, quali cessione di azienda, due distinti negozi, di conferimento di azienda in una società di nuova costituzione e di successiva cessione delle partecipazioni della società stessa. Tale prospettazione qui non è corretta tenuto conto che: (i) la cessione totalitaria di partecipazione non ha la stessa natura e non produce gli stessi effetti della cessione di azienda (ad esempio, la prima attribuisce al cessionario un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio sociale distinto dalla persona dei soci); (ii) i successivi interventi legislativi (art. 1, co. 87, l. 205/2017 e art. 1, co. 1084, l. 145/2018), confermati da due sentenze della Corte Costituzionale n. 158/2020 e 39/2021, impongono di esaminare, anche a fini fiscali, individualmente ogni singolo atto.

15 Settembre 2022

Sul principio di solidarietà fra cedente e cessionario d’azienda ex art. 2560 c.c.

Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello per i quali è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. La disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., co. 2, va letta, e interpretata, secondando la sua funzione primaria, che è di tutelare non già il cessionario – che appunto si avvale (già) del limite della conoscenza dell’esistenza del debito -, bensì i creditori che, sul compendio aziendale poi fatto oggetto di cessione, hanno fatto riferimento.

Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1 c.c. circa le modalità con cui può essere provata per legge una cessione d’azienda – ovvero esclusivamente mediante prova scritta – riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario, non potendo invece trovare applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a fornire la prova di un tale negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.

31 Marzo 2022

Inerenza del debito all’esercizio dell’azienda ceduta, responsabilità solidale del cessionario e finanziamenti funzionali all’acquisto dell’azienda

Il concetto di inerenza dei debiti all’esercizio dell’azienda ceduta, cui l’art. 2560, c. 2, c.c. condiziona la responsabilità solidale del cessionario, deve ritenersi corrispondente al collegamento funzionale delle passività rispetto all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione, dovendo i debiti di cui si invoca la responsabilità solidale del cessionario essere finalizzati a consentire, agevolare e/o implementare l’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante l’impiego e lo sfruttamento del compendio aziendale. Di conseguenza, i debiti della società cedente verso i soci per rimborso di finanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’azienda stessa non possono essere considerati inerenti, in quanto non presentano un collegamento funzionale con l’esercizio dell’azienda ed anzi accedono icto oculi ad un orizzonte temporale diverso ed antecedente rispetto a quello in cui è avvenuto in concreto l’esercizio dell’azienda ceduta.

4 Gennaio 2022

Cessione d’azienda stipulata dall’amministratore di s.r.l. in violazione dei limiti del suo potere gestorio

La conclusione, da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata, di un contratto di cessione di azienda in violazione dei limiti del suo potere gestorio rileva unicamente sul piano dei rapporti interni e non si traduce in una invalidità del negozio, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito in danno della società, secondo quanto previsto dall’art. 2475 bis c.c.

Al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di cessione d’azienda per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., non è sufficiente la produzione nel giudizio civile della sentenza pronunciata in sede penale (avente ad oggetto le medesime condotte poste in essere dall’amministratore della società cedente) se questa ha dichiarato estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione. Infatti, il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all’accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa dell’intervenuta prescrizione del reato. La pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale e quindi non prova nulla circa la responsabilità degli imputati per quel fatto. Per queste ragioni, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza e deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal giudice penale.

Nell’ipotesi di vendita di azienda altrui si applicano i principi generali previsti all’art. 1478 c.c., secondo cui tale vendita non è nulla o inefficace, bensì è valida con efficacia obbligatoria (e non traslativa), facendo sorgere in capo al venditore l’obbligo di procurare l’acquisto del bene altrui venduto al compratore. In ogni caso, l’acquirente che era ignaro dell’altruità dell’azienda al momento dell’acquisto può, in conformità con quanto previsto dall’art. 1479 c.c., chiedere la risoluzione del contratto.

29 Dicembre 2021

Mutamento della domanda e principio iura novit curia

Le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno causa petendi e petitum diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti eterodeterminati, per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte identità.

Il principio iura novit curia comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Esso tuttavia non consente al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

24 Novembre 2021

Responsabilità dell’acquirente dell’azienda per debiti inerenti alla stessa

La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve emergere l’iscrizione del debito.
La mancata iscrizione nei libri contabili ovvero anche la loro assenza, sotto il profilo della responsabilità debitoria del cessionario, non può quindi essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta dall’acquirente.

Liquidazione coatta amministrativa e cessione d’azienda (Veneto Banca – Intesa Sanpaolo): inapplicabilità dell’art. 2560 c.c.

Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla previsione dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, esclude dal perimetro della cessione, tra l’altro, il contenzioso instaurato successivamente alla cessione per fatti pregressi.

La legittimazione passiva di Intesa San Paolo per tali contenziosi non può neppure derivarsi dall’applicazione dell’art. 2560 c.c., essendo quest’ultima norma infatti incompatibile con la disciplina del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, nella parte in cui delimita – agli artt. 2, co. 1, lett. c) e 3, co. 1 – l’esatto perimetro dei beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività oggetto di cessione. L’art. 2560 c.c., infatti, è dettato solo per l’ipotesi di cessione volontaria di azienda, valendo nell’ambito delle procedure concorsuali la regola opposta. La limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti oggetto della cessione ivi prevista è conforme ai principi in tema di vendite coattive nelle procedure concorsuali. La ratio sottostante alla previsione dell’esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente (c.d. effetto purgativo delle vendite) riposa nell’intento di incentivare la vendita di aziende o di rami di aziende di società fallite, che sarebbe invece pregiudicato a fronte del possibile rischio per l’acquirente di dover rispondere di debiti verosimilmente superiori all’attivo.