L’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio non comporta la risoluzione del contratto
La conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio, in particolare quando la parte di prezzo non pagata non superi l’ottavo del totale, non è né lo scioglimento automatico del contratto (nonostante ogni eventuale patto o clausola risolutiva contraria) né la risoluzione per inadempimento del contratto stesso, bensì più semplicemente il mantenimento della proprietà in capo all’alienante e il diritto di quest’ultima di pretendere dall’acquirente il saldo del prezzo (art. 1525 c.c.).
Risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione d’azienda.
In caso di cessione di azienda, il trasferimento dell’attività ceduta con il patto di riservato dominio prima del pagamento integrale del prezzo costituisce inadempimento contrattuale grave e rilevante ex art. 1455 c.c., e ne determina quindi la risoluzione, perché pregiudica gravemente il diritto di garanzia dell’alienante che costituisce l’elemento essenziale nell’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni delle parti, onerando, eventualmente, il creditore di un’azione reale di recupero nei confronti del terzo detentore del bene.