Cessione ramo d’azienda e conseguente trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale
La cessione di ramo d’azienda relativo alla produzione di determinati prodotti comporta il trasferimento di tutte le componenti inerenti tale ramo, e quindi anche del marchio identificativo dei prodotti stessi, stante lo stretto collegamento sussistente tra il marchio e l’impresa.
Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato
La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.
Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.
Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.
Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.
Cessione di ramo di azienda e violazione di marchio del cessionario da parte del distributore del cedente che continua a fabbricare e vendere beni recanti il marchio
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l’attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
Cessione del marchio nel contesto di un conferimento di azienda.
Si presume trasferito unitamente all’azienda il diritto all’uso del marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata e ciò in mancanza di pattuizione contraria o, comunque, di una contraria [ LEGGI TUTTO ]
Limiti all’utilizzo del patronimico – e dell’opera d’arte grafica – altrui a seguito della cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo [ LEGGI TUTTO ]
Trascrizione dei titoli di acquisto dei diritti di proprietà industriale
Poichè la disciplina della trascrizione del codice della proprietà industriale, contenuta in due soli articoli (138 e 139), non regola in modo dettagliato la materia, non vi è ragione di escludere che essa possa essere integrata per analogia dalle norme civilistiche sulla trascrizione. Pertanto [ LEGGI TUTTO ]
Trattative, contratto normativo e contratto preliminare
Non si può ritenere contratto preliminare, ma semmai solo contratto normativo, uno scritto in cui si fa menzione di un futuro contratto preliminare (nella specie il Tribunale nega la concessione del sequestro sul marchio e sulle quote sociali che il ricorrente chiedeva, invocando l’avvenuta conclusione di un contratto preliminare nello scambio di alcuni scritti con il resistente).
La disciplina della trascrizione degli atti aventi ad oggetto la costituzione, la modifica, il trasferimento di diritti personali o di godimento concernenti marchi nazionali
Il sistema di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato su quello della trascrizione immobiliare di cui agli artt. 2643 c.c.; pertanto le regole generali proprie del sistema codicistico devono ritenersi applicabili anche al sistema speciale dei marchi. Ne consegue non solo che la trascrizione prevista dagli artt. 138 e 139 c.p.i. ha efficacia meramente dichiarativa [ LEGGI TUTTO ]