Annullamento del contratto di cessione di quote sociali
Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Il dolo contrattuale può manifestarsi anche in forma omissiva, laddove si nascondano alla conoscenza del deceptus, con il silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso, ma al fine di connotare la reticenza o il silenzio come causa di annullamento del contratto, è necessario che l’inerzia della parte si inserisca in un complessivo comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, alterando la rappresentazione della realtà.
Cessione di partecipazioni e garanzia sull’effettiva consistenza patrimoniale da verificarsi entro un determinato termine contrattuale
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Ove sia previsto un diritto in capo al cessionario di avviare apposito procedimento di aggiustamento del corrispettivo pattuito ex contractu a fronte dei dati e delle risultanze che sarebbero emersi dalla quotidiana gestione della target fino a un determinato evento o a una data e questa non venga compiuta entro i termini, la parte cessionaria risulta decaduta dalla possibilità di avvalersi delle garanzie contrattuali riconosciute [nel caso di specie le parti avevano in proposito espressamente previsto che la cessionaria avrebbe dovuto consegnare entro una certa data alla cedente un report finale contenente le risultanze dell’attività di riconciliazione svolta; tuttavia, le contestazioni sono state avanzate solo successivamente, quando ormai era decaduta da qualsiasi forma di tutela].
Accertamento dell’avvenuta cessione di partecipazioni di s.r.l.
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha natura consensuale, sicché l’effetto traslativo della proprietà si perfeziona con l’accordo delle parti, mentre la formalizzazione per scrittura privata autenticata è necessaria, ai sensi dell’art. 2470 c.c., solo ai fini dell’iscrizione dell’atto [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di cessione di partecipazioni sociali: sequestro giudiziario. Natura consensuale dell’accordo.
La misura del sequestro giudiziario è strumentale non solo all’esperimento di azioni reali, ma anche di azioni di natura personale, volte comunque ad ottenere la restituzione del bene. [ LEGGI TUTTO ]
CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E I TIPI DI GARANZIE ASSUNTE DAL CEDENTE
Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali si garantisce una certa consistenza del patrimonio sociale della società ovvero ci si assume la responsabilità circa le sopravvenienze e sopravvivenze passive, costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio; ne deriva [ LEGGI TUTTO ]
Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali ed onere della prova ex art. 2697 c.c.
La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all’oggetto del contratto. [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di partecipazioni sociali e garanzia della consistenza del patrimonio della società. Patti parasociali aventi ad oggetto la rinuncia ad esercitare l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori
Nel caso di compravendita di azioni e di partecipazioni sociali in generale, non esiste alcuna norma che imponga al venditore di prestare garanzie in ordine alla consistenza del patrimonio della società di cui vende la partecipazione e che, comunque, sanzioni con la nullità l’eventuale clausola che contenga l’espresso rifiuto di prestare dette garanzie. La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente [ LEGGI TUTTO ]
Condotte decettive nel trasferimento di partecipazioni sociali
Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all’asserito eventus damni tali e tanti fattori – tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo – la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.