I presupposti del sequestro giudiziale sulla quota
Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell’attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell’obbligo dell’acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l’assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.
Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del periculum qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l’esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l’adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.
La risoluzione del mandato senza rappresentanza per l’acquisto di quote sociali
Il mandato, anche ove conferito in rem propriam, non è ritenuto unanimemente contratto a prestazioni corrispettive e ciò precluderebbe l’azione di risoluzione del contratto. Tuttavia, si può dubitare che la risoluzione sia rimedio esclusivo dei contratti con prestazioni corrispettive, sia perché l’ordinamento ammette espressamente la possibilità di risoluzione di attribuzioni patrimoniali unilaterali, come accade per la disciplina della donazione modale, sia perché la risoluzione può derivare anche dalla mancata attuazione di elementi secondari del rapporto. Sicché il rimedio è applicabile ai contratti a titolo oneroso, nonché ai contratti a titolo gratuito per inadempimento del beneficiario che non esegua gli obblighi di carattere accessorio o strumentale a suo carico, quando tali obblighi abbiano un rilievo determinante (si pensi al contratto di mandato, quando il mandante non provveda a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato). Del resto, diversamente rimarrebbe priva di tutela l’ipotesi di omesso adempimento dell’obbligo di trasferire la quota societaria acquistata per conto del mandante in quanto per la cosa mobile è prevista l’azione reale di rivendicazione e per i mobili registrati o gli immobili il rimedio dell’azione ex art. 2932 c.c. (1706 c.c.). Considerato che la quota societaria non è una cosa mobile e non è possibile l’azione di rivendica, deve essere tutelato il mandante con l’azione giudiziale di risoluzione, non avendo più interesse all’adempimento. La risoluzione può essere pronunciata solo quando l’inadempimento dedotto sia imputabile almeno a colpa della parte inadempiente, essendo unico onere di chi agisce in risoluzione la dimostrazione del titolo e l’allegazione dell’inadempimento di controparte che deve opporre l’adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento.
Cessione di partecipazione sociale e cessione del credito risarcitorio: profili processuali
Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente non è clausola compromissoria, è ininfluente ai fini della competenza (poiché il forum contractus, in forza della legge italiana prescelta, è determinato in forza della legge italiana ex art. 20 c.p.c.), e non è comunque da approvarsi per iscritto qualora il contratto sia concluso non per adesione ma all’esito di specifica trattativa.
Al cessionario del credito, successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto risarcitorio controverso, il debitore ceduto non può opporre le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, essendo ad esso estraneo e non incidendo la cessione stessa sul suo permanente obbligo di adempiere.
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi piuttosto valutare la complessiva condotta processuale per desumerne la volontà processuale di insistere o meno sulla domanda pretermessa [nel caso di specie, la curatela fallimentare aveva scelto di non costituirsi ed omettere qualsiasi attività processuale].
Contratto di cessione di quote sociali e opposizione a decreto ingiuntivo. Carenza di legittimazione passiva della società
In tema di ricorso monitorio avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo convenuto tra due soci per la cessione delle quote sociali di una società in accomandita semplice, la società è priva della legittimazione passiva, non essendo possibile immaginare che la società target sia debitrice del prezzo di cessione verso il socio che ha ceduto la propria partecipazione ad un terzo, né che sia lei a dover pagare il prezzo di vendita dei beni appartenenti al suo patrimonio.
Qualificazione del prelievo dal conto corrente bancario della società da parte dell’ex-socio cedente
Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell’ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.
In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.
(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.
Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.
In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.
Cessione di quote e inopponibilità dei documenti redatti in fase di trattativa
Aumenti di capitale e contratti di trasferimento di quote sociali ad efficacia obbligatoria, vendita di quote sociali altrui e differenze con la cessione di partecipazione propria
Non esiste nell’ordinamento un divieto di formulare nello stesso giudizio domande fra di loro incompatibili, purché ciascuna di esse sia sufficientemente descritta (Cass. civ., sez. III, n. 8674/2017). [ LEGGI TUTTO ]
Ritardo nel pagamento per l’acquisto di quote e interessi
Deve escludersi l’applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in un contratto avente per oggetto la cessione di quote sociali, essendo l’ambito di applicazione delle citate disposizioni limitate alle sole transazioni commerciali che prevedono la consegna di merci, ovvero di beni materiali.
Cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di una cessione di quote inopponibile alla società
La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz’altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento di tale inopponibilità deve avvenire giudizialmente [ LEGGI TUTTO ]