Disposizione di un diritto della società da parte del rappresentante in assenza della c.d. contemplatio domini
Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, può sussistere manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l’atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata. La rappresentanza, infatti, può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l’attività di tale soggetto si svolge, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito; di conseguenza la contemplatio domini può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente.
La c.d. contemplatio domini non richiede l’uso di formule sacramentali né per l’attività negoziale sostanziale né per quella processuale
Acquirente di azioni che versa in stato di insolvenza: decadenza dal beneficio del termine del pagamento dilazionato, cessione delle azioni ad un soggetto terzo ed esecuzione forzata da parte dei creditori
Lo stato di insolvenza che comporta la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non si indentifica con una situazione di definitivo ed irreversibile dissesto, bensì con un mero squilibrio nella capacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Situazione che può essere dedotta [ LEGGI TUTTO ]