Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di partecipazioni societarie di s.r.l.
Presupposto della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è che l’inadempimento sia di non scarsa importanza. Per valutare la rilevanza dell’inadempimento occorre indagare sull’entità dello squilibrio ingeneratosi tra i contraenti (e valutare se sia tale da compromettere irrimediabilmente l’equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti). Tale valutazione deve esser condotta tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Dal punto di vista oggettivo, la gravità dell’inadempimento non deve essere commisurata soltanto all’entità del danno, che potrebbe in astratto anche mancare, quanto al concreto interesse all’esatta e tempestiva prestazione che la parte inadempiente avrebbe dovuto rendere. Ne deriva che sono atte a fondare un giudizio di gravità dell’inadempimento solo le violazioni concernenti le obbligazioni contrattuali aventi carattere essenziale. Dal punto di visto soggettivo, il giudice dovrà procedere ad una valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Alla luce di quanto sopra esposto, costituisce pertanto grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto il mancato pagamento di una notevolissima parte del prezzo pattuito come corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie.
Sulla natura consensuale e sulla forma del contratto di trasferimento di quote di s.r.l.
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha di per sé natura consensuale ed effetti reali, sicché l’effetto traslativo della proprietà sulla quota alienata, trattandosi pacificamente di diritti disponibili, si perfeziona con l’accordo delle parti a mezzo di atto di autonomia privata. Affinché la cessione sia quindi valida ed efficace inter partes, non sono previsti particolari requisiti di forma dell’atto, né ad substantiam, né ad probationem, rilevando la formalizzazione per scrittura privata autenticata piuttosto ai sensi dell’art. 2470 c.c., ossia ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e della opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci ed ai terzi. Pertanto, in caso di mancata autenticazione, sarà solo attraverso l’integrazione della scrittura con la sentenza, che la parte interessata potrà ottenere l’effetto dell’opponibilità della prima ai terzi.
Il giudice non ha alcun obbligo di motivazione quando pone alla base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni del consulente tecnico di parte, in quanto queste costituiscono mere allegazioni difensiva, a contenuto tecnico e prive di valore probatorio.
Pegno nel contratto di cessione di quote di s.r.l. e perdurante efficacia della garanzia fideiussoria
Qualora l’atto di cessione di quote di s.r.l. contenga la costituzione in favore del cedente di un pegno sulle partecipazioni cedute a garanzia della somma dovuta dal cessionario, con l’impegno del cedente a cancellare il pegno all’atto del pagamento, il cessionario non può adempiere all’obbligazione con una modalità diversa da quella prevista espressamente dalle parti.
Una garanzia fideiussoria prestata nell’ambito di un contratto preliminare a favore della società cessionaria conserva un’efficacia inter partes anche qualora non compaia nel successivo atto di cessione, a condizione che non consti alcun atto, contrario o incompatibile, che possa ritenersi aver avuto l’effetto di liberare il garante dalla garanzia prestata. Allo stesso modo, non può ritenersi che una garanzia personale sia implicitamente sostituita da un pegno concesso sulle partecipazioni acquistate, se la costituzione di tale garanzia reale era stata già pattuita sin dall’atto preliminare.
La legittimazione nell’azione revocatoria dell’atto di trasferimento di quote sociali
L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento di quote sociali, in termini generali, investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario e perciò in essa la legittimazione passiva spetta solo al cedente ed al cessionario e non anche alla società delle cui quote si tratta.
La ripartizione dell’onere probatorio tra cedente e cessionario di quote di S.r.l.
In un contratto di promessa di cessione di quote di S.r.l. , la clausola in esame che ricollega alla mancata messa in mora una presunzione di avvenuto pagamento da parte del cessionario, comporta un’inversione dell’onere probatorio e fa gravare sul cedente una vera e propria probatio diabolica, giacché egli, qualora intenda contestare l’avvenuto pagamento, risulta onerato di dare dimostrazione del fatto che il cessionario non abbia adempiuto: prova negativa evidentemente quasi impossibile da fornire. Il patto in parola, dunque, contrasta con il disposto dell’art. 2698 c.c., secondo il quale alle parti è data la facoltà di intervenire sul regime dell’onere probatorio, salvo che l’inversione o la modificazione abbiano come effetto di rendere eccessivamente difficile all’interessato l’esercizio del diritto. La violazione di tale limite, rilevabile d’ufficio, comporta l’invalidità della clausola, che deve dunque essere ritenuta nulla e non produttiva di effetti nel caso di specie.