Contratto di appalto: cessione del credito e clausola compromissoria.
Le questioni sollevate da un membro di un’ATI nei confronti della stazione appaltante sui pagamenti effettuati a un terzo cessionario del credito attengono all’esecuzione del contratto di appalto; esse sono quindi di competenza degli arbitri e non del Giudice ordinario se il contratto prevede che tutte le controversie relative alla sua esecuzione siano sottoposte ad arbitrato rituale.
Nullità della clausola compromissoria, poteri del curatore speciale, allegazione degli elementi costitutivi della domanda e responsabilità dell’amministratore di fatto
La clausola compromissoria contenuta nello statuto che non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, anche ove si tratti di arbitrato irrituale, dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 anche se stipulata anteriormente, per contrarietà ad una norma imperativa sopravvenuta [principio di diritto espresso in un caso di responsabilità di amministratori nei confronti di una S.r.l.]. [ LEGGI TUTTO ]
La perdita della qualità di socio in corso di causa determina il venire meno della legittimazione e dell’interesse ad agire
Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell’oggetto le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci di quattro esercizi sociali in quanto carenti di chiarezza veridicità e correttezza, [ LEGGI TUTTO ]
Clausola compromissoria inserita in un contratto di compravendita di quote di s.r.l.
L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
Legittimazione attiva per l’impugnativa della delibera del CdA; differenza tra arbitrato rituale e irrituale
Ai sensi dell’art. 2388, co. 4, c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Possono, altresì, essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. La norma, poi, rinvia agli artt. 2377 e 2378 c.c. in quanto compatibili. La suddetta disposizione, quindi, limita espressamente la legittimazione ad impugnare ai soli amministratori assenti o dissenzienti. Inoltre, l’espresso rinvio ai soli artt. 2377 e 2378 c.c. e non al successivo art. 2379 c.c. induce a ritenere che, dal punto di vista dell’invalidità, tutte le decisioni consiliari vadano assoggettate alla medesima disciplina e, in particolare, quella della annullabilità, ciò impedendo che le delibere suddette possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. In ogni caso, si deve escludere che la società stessa possa impugnare la delibera emessa da uno dei propri organi.
In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.
La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento. La differenza tra abitrato rituale e arbitrato irrituale va ravvisata nel fatto che, nel primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nel secondo esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Clausola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi [ LEGGI TUTTO ]
Calusola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi [ LEGGI TUTTO ]
Sull’applicabilità della clausola compromissoria statutaria anche agli eredi dei soci defunti, pur se estranei alla società
Costituisce principio pacifico che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, [ LEGGI TUTTO ]
Potere concorrente dell’Autorità giudiziaria ordinaria di sospensione cautelare di delibere in presenza di clausola compromissoria
La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza – concorrente – del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.
Limiti alla proponibilità della querela di falso e operatività della clausola arbitrale irrituale statutaria
La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale per rompere il collegamento -quanto a provenienza- tra dichiarazione (e dichiarante) e sottoscrizione; laddove si contesti una ipotesi di falsità ideologica per inveridicità di quanto dichiarato deve farsi piuttosto ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra la volontà e la sua manifestazione. [ LEGGI TUTTO ]