Revoca di decreto ingiuntivo disposto in relazione a controversia oggetto di clausola compromissoria
Nell’ipotesi di previsione in statuto di una clausola compromissoria arbitrale, l’eventuale decreto ingiuntivo disposto in relazione a controversie ricomprese in concreto nel perimetro di fattispecie tracciato dalla stessa clausola compromissoria, va revocato per incompetenza del Tribunale adito (art. 819-ter, co. 1, c.p.c.).
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un GEIE è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo
La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto diritti disponibili ed è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile poiché non rientra tra le controversie in cui vengono in rilievo interessi generali della società di natura pubblicistica o nelle quali si lamenti la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblici o ultra-individuali. Tale azione pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto. [ LEGGI TUTTO ]
Clausola compromissoria relativa all’impugnazione delle delibere assembleari e competenza del giudice ordinario per la sospensione in via cautelare della delibera impugnata
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia – concretamente – in grado di provvedere. [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione
Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.
Chiarimenti in materia di arbitrato irrituale e compromettibilità in arbitri di controversie relative al compenso dell’amministratore
Il diritto al compenso dell’amministratore per l’attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato [ LEGGI TUTTO ]
Clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari
Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell’attore – ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria – l’impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni [ LEGGI TUTTO ]
Sulla compromettibilità delle controversie societarie
E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall’incarico di amministrazione). [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo
La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
Simulazione relativa nella stipulazione di atto costitutivo e nullità della clausola compromissoria
Nel caso in cui, per simulazione relativa nella stipulazione dell’atto costitutivo di una società di persone, divenga applicabile la disciplina civilistica della comunione dei beni in luogo di quella societaria – in astratto applicabile alla simulata società – non può più essere invocata la tipica causa di nullità della clausola compromissoria prevista dall’art. 34, c. 2, del d.lgs. 5 del 2003 in ragione dell’ambito soggettivo di applicazione del c.d. arbitrato societario e cioè, a mente del citato art. 34, c. 1, le ” società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”.
Clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e azione di responsabilità sociale esercitata dal socio contro l’amministratore
Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori, l’azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l’amministratore (o liquidatore) che sia anche socio.
Là dove il socio abbia esercitato l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.