Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazoni sociali
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
In assenza di una clausola di non concorrenza e di riservatezza, non commette illecito l’ex amministratore che utilizzi i medesimi fornitori e contatti la clientela acquisita nel corso della precedente attività o l’ex dipendente che utilizzi le conoscenze acquisite con il nuovo datore di lavoro
In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori – in circostanza di oligopolio – e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. [ LEGGI TUTTO ]