Presupposti per la concessione del sequestro conservativo; estensione della clausola compromissoria alle controversie relative al recesso
Ai sensi dell’art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. L’onere della prova della sussistenza di entrambi i requisiti del sequestro conservativo spetta al ricorrente. Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni iuris tantum, ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.
Il requisito del periculum in mora è desumibile sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi ed oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore. Al giudice non è consentito desumere l’esistenza del periculum dalla mera sproporzione tra l’entità del credito e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore; neppure è sufficiente il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni. Il periculum in mora deve essere oggetto di una valutazione complessiva tanto degli elementi oggettivi quanto soggettivi, ossia cumulativamente e non isolatamente, attraverso un’analisi da compiere caso per caso; invero, l’eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all’entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato. Solo la valutazione cumulativa dei requisiti oggettivo e soggettivo sottesi al periculum in mora consente di contemperare in maniera adeguata le opposte esigenze, ossia, da un lato, le ragioni di chi agisce per tutelare con la misura conservativa il proprio diritto e, dall’altro, le rilevanti conseguenze che la misura del sequestro apporta ai patrimoni dei soggetti colpiti e che necessita, ai fini della concessione della misura, di condotte distrattive da allegare e provare. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta, dunque, a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie relative al rapporto sociale deve ritenersi estesa a quelle riguardanti il recesso del socio dalla società. In particolare, dato che l’esercizio del diritto di recesso coinvolge al contempo sia lo status di socio che il diritto (di natura patrimoniale) ad esso conseguente alla liquidazione del valore della propria partecipazione, la clausola compromissoria si estende anche alla controversia – qualificabile come controversia relativa al rapporto sociale – in cui sia contestato il solo valore della quota ai fini della sua liquidazione.
Chiarimenti in materia di arbitrato irrituale e compromettibilità in arbitri di controversie relative al compenso dell’amministratore
Il diritto al compenso dell’amministratore per l’attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa: competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Rientra nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e non nella competenza per materia del tribunale ordinario nella sezione lavoro, l’accertamento della violazione di una clausola statutaria di società cooperativa da parte di alcuni soci-lavoratori della medesima, per cui è prevista, tramite provvedimento dell’organo amministrativo, la possibilità di esclusione e licenziamento degli stessi.
Cessione di quote di s.r.l., diritto di prelazione, denuntiatio e avveramento della condizione
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono del tutto irrilevanti [ LEGGI TUTTO ]
Clausola di decadenza per il disaccordo su scelte gestionali in seno all’organo amministrativo
Qualora una clausola statutaria prescriva che il consiglio di amministrazione di una società composto da un numero pari di membri decada d’ufficio dalla carica quando questi siano in disaccordo in relazione a decisioni essenziali per la prosecuzione della vita della società, è necessario che l’intervenuto radicale dissenso sia manifesto e ufficializzato nelle sedi proprie in cui tali decisioni vanno ex lege assunte, [ LEGGI TUTTO ]
Legittima introduzione a maggioranza di una clausola statutaria di esclusione e di covendita forzata
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis.
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di covendita forzata in uno statuto di s.r.l. che obblighi i soci di minoranza, che non intendano esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, a cedere a terzi acquirenti [ LEGGI TUTTO ]
Diritto del cessionario fiduciario di partecipazione societaria all’iscrizione a libro soci e clausola di prelazione statutaria con obbligo di offerta agli “altri soci”
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria [ LEGGI TUTTO ]
Potere correttivo del giudice sull’equilibrio contrattuale, interpretazione dello statuto consortile e misura dei contributi dovuti in caso di recesso
Il giudice può rideterminare, integrando la relativa disposizione dello statuto consortile secondo i dettami della buona fede oggettiva (art. 1374 cod. civ.), nonché interpretandola secondo il canone di buona fede (art. 1366 cod. civ.), la misura del corrispettivo dovuto dal consorziato per il recesso dal consorzio [ LEGGI TUTTO ]
Quorum statutario della “metà del capitale” e approvazione a maggioranza
La clausola statutaria che preveda l’approvazione delle delibere assembleari “con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale” deve essere interpretata alla luce del principio di maggioranza, [ LEGGI TUTTO ]