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17 Gennaio 2025

Convocazione assembleare e inerzia del cda in prorogatio: legittima l’iniziativa del collegio sindacale

Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richieda la convocazione il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione. Il notevole e ingiustificato ritardo dell’organo amministrativo in prorogatio nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, richiesta dal socio, integra un’ipotesi di inerzia rilevante ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c. (…), legittimando e rendendo doverosa l’iniziativa del Collegio sindacale. L’intervento dell’organo di controllo ex art. 2406 c.c. non altera l’equilibrio tra i poteri degli organi sociali, ma costituisce esercizio del potere autonomo previsto dalla legge per reagire all’inerzia o al ritardo dell’organo amministrativo.

2 Settembre 2024

Società di mutuo soccorso: disciplina applicabile

Le società di mutuo soccorso rappresentano un modello di mutualità pura o esclusiva, non potendo in alcun modo svolgere la propria attività sociale verso terzi, neppure in minima parte. Il legislatore della riforma del terzo settore ha inteso considerare le società di mutuo soccorso nella categoria degli enti del terzo settore che “hanno una disciplina particolare”. Specificamente, ove la società di mutuo soccorso non si sia trasformata in associazione del terzo settore, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore, la disciplina ad essa applicabile sarà, in primo luogo, la Legge 15 aprile 1886, n. 3818 (c.d. “legge istitutiva”) e sue successive modifiche (ex art. 42 CTS) e, in subordine, le norme del codice civile in materia di società di capitali (anche in forza del richiamo di cui all’art. 3, comma 2, CTS) [nel caso di specie, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza della necessità che la società di mutuo soccorso si doti di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali rimangono in carica per tre anni e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche].

21 Luglio 2024

Sindaci: poteri, doveri e responsabilità

I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza e si estendono a tutta l’attività sociale in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali e si concretizzano nel controllo dell’amministrazione della società, nella vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e nell’osservanza delle norme poste per la valutazione del patrimonio sociale (cd. responsabilità concorrente con gli amministratori). Il sindaco, dunque, non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera “posizione di garanzia”: ai fini dell’esonero dalla responsabilità, è necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge. Da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative – in primis, la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c. – può dare concreto contenuto all’obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell’amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il primo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell’inerzia alle altrui condotte dannose senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all’organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie. Dall’altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall’ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall’attività dannosa, la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l’impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all’autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

6 Novembre 2023

Contratti di coesione nei gruppi bancari cooperativi e revoca del sindaco esercitata dal CdA della controllata

L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che il sindaco deve essere considerato come mai cessato dalla propria carica. Ai fini del risarcimento del danno, il tribunale deve valutare se il sindaco avrebbe comunque proseguito nella sua attività per il tempo previsto fino alla scadenza, maturando pertanto il relativo compenso, nonché la sussistenza di una chance di essere riconfermato e, infine, valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno all’immagine.

9 Ottobre 2023

Responsabilità dei sindaci per danno da investimento disinformato

In tema di danno da investimento disinformato il nesso di causalità tra inadempimento e danno sussiste se si accerta che, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole.

28 Settembre 2023

Legittimazione attiva e passiva nel reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione

Alla proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di cui all’art. 2492, co. 3, c.c. sono legittimati attivamente anche i componenti del collegio sindacale; quanto alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi in capo solo ai liquidatori e non già alla società.

Nel caso in cui sia proposto reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione (o sia proposta l’azione impugnativa del bilancio sociale), nel caso in cui, nel corso del giudizio, il bilancio sia revocato dall’assemblea dei soci e di tale fatto sia dato atto solo da una parte, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, bensì dev’essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori, poiché la pronuncia di nullità/annullabilità di un bilancio ormai revocato è inidonea a spiegare alcun effetto utile alla parte che ha proposto la domanda. Invero, la cessione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e non può essere dichiarata laddove la sopravvenienza del fatto sia dedotta da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione.

18 Settembre 2023

Presupposti per la responsabilità dei sindaci per omesso controllo

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma occorre comunque che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, il che implica la sussistenza e l’individuazione di anomalie, se non di macroscopiche violazioni, che avrebbero imposto ai sindaci un’azione di informazione ed eventualmente di contrasto.

4 Agosto 2023

Responsabilità di amministratori, sindaci e revisore per prosecuzione dell’attività a seguito di perdita di capitale

Compito essenziale del collegio sindacale ex art. 2403 c.c. è il controllo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c., del rispetto da parte dell’organo gestorio dei principi di corretta amministrazione, verificando in ogni tempo che gli amministratori compiano scelte nell’osservanza delle regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Dunque, il controllo sindacale deve essere accurato e penetrante e deve esplicarsi anche nella richiesta agli amministratori di notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, riguardando qualsiasi aspetto organizzativo, amministrativo e contabile. Si tratta di controllo non meramente formale, ma coinvolgente anche la legittimità sostanziale dell’intera attività sociale (non solo dell’operato degli amministratori), con verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo , senza però estendersi all’esame dell’opportunità e della convenienza delle singole scelte gestorie, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori (salvo il caso di scelte gestorie palesemente arbitrarie e irrazionali).

Le norme, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare, sono poste, oltre che nell’interesse dei soci e della società, anche nell’interesse, concorrente o esclusivo, dei creditori sociali e a tutela di tali interessi ai sindaci sono riconosciuti dal legislatore numerosi strumenti di reazione e rimedi idonei ad evitare la prosecuzione di condotte gestorie dannose e impedire l’acuirsi del pregiudizio subito dalla società e dai creditori, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c. e, ove siano riscontrabili gravi irregolarità gestionali, il ricorso al rimedio giurisdizionale di cui all’art 2409 c.c.

La responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, ai sensi dell’art 2407, co. 2, c.c., presuppone dunque non solo che i primi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l’esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, onde i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi (e al loro mancato intervento) direttamente imputabili.

La clausola di arbitrato contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisce ex art 146 l.fall. con riferimento alla sola azione ex art. 2393 c.c., trattandosi di azione sociale che colloca il curatore nella medesima posizione della società in bonis verso gli amministratori e i sindaci, mentre non è opponibile al curatore che agisca ex art 2394 c.c., essendo i creditori sociali estranei al rapporto che si instaura fra la società e i propri organi.

I consiglieri non operativi, in assenza di specifici indici di allarme, non risultano onerati da alcun generale obbligo di vigilare sull’operato dell’amministratore delegato e di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli atti di loro competenza, quali in primo luogo la redazione del bilancio. Poiché il compito relativo alla redazione del bilancio di esercizio non può essere oggetto di delega in favore di uno o più componenti del CdA e, secondo quanto disposto dall’art. 2423 c.c., gli amministratori sono collegialmente tenuti a redigere il bilancio secondo i principi ex lege previsti, consegue che tutti gli amministratori, anche quelli privi di deleghe, sono solidalmente responsabili quanto al rispetto degli obblighi di legge inerenti alla redazione del bilancio, fra i quali l’obbligo di attenersi ai principi di veridicità e chiarezza.

Ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 39/2010, i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. Trattasi di una fattispecie di responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato, ancorché solidale con quella degli amministratori e, in quanto tale, presuppone l’accertamento di: (i) l’inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell’accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione; (ii) il pregiudizio economico arrecato dal mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi; (iii) il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio economico, in modo tale che quest’ultimo costituisca, ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri. Affinché il danno lamentato sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

5 Luglio 2023

Compromettibilità del diritto al compenso del sindaco di società a responsabilità limitata

È compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto il riconoscimento in capo al sindaco di una società a responsabilità limitata del compenso a questi riconosciuto per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

La categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili – che costituiscono l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario – è circoscritta alle controversie che, per effetto della prospettazione in concreto offerta dalle parti, vertono direttamente (e non solo in via mediata) su aspetti implicanti la lesione dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, protetti da norma inderogabile. Tuttavia, l’area dell’indisponibilità del diritto sostanziale per il suo titolare non coincide con l’inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Ne consegue che la controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 c.c., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale, ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare.

22 Marzo 2023

Azione di responsabilità dei sindaci

In tema di azione di responsabilità dei sindaci, il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che amministratori negligenti, pendente societate, abbiano posto in essere, ma solo ove sia possibile affermare che se, in adempimento dei suoi doveri, si fosse attivato utilmente in forza dei poteri di vigilanza, controllo e reazione che l’ordinamento gli conferisce ed alla diligenza che l’ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. Di modo che ad affermarne la responsabilità può ben esser sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza. Questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, poiché in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni.

L’essere stato designato alla carica solo dopo la commissione dell’illecito non è, di per sé, circostanza sufficiente ad esimere il sindaco da responsabilità, in quanto l’accettazione della carica comporta comunque l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo; né la responsabilità per il ritardo nell’adozione delle misure necessarie viene meno per il fatto imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l’incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio.

Spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l’onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale.