Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare non è sufficiente ricorrere al criterio del c.d. ambito di protezione
Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le “regole sull’ambito di protezione“, ossia i principi di cui all’art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano “esplicitamente menzionati” ovvero “necessariamente e specificatamente ricompresi” nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.
Il diritto dell’imprenditore a commercializzare la merce con segni distintivi acquistata anche successivamente alla risoluzione del rapporto con il titolare
In mancanza di diverse pattuizioni, l’imprenditore, che abbia acquistato merce con segni distintivi, ha invero diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto [ LEGGI TUTTO ]