Inefficacia della determinazione dei compensi degli amministratori di s.p.a. decisa dal CdA
Il rapporto dell’amministratore con la società è naturalmente oneroso, benché sia legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico di amministratore. Quanto alla determinazione del compenso, se non vi provvede lo statuto, spetta all’assemblea dei soci. Nell’ipotesi di amministratore investiti di particolari cariche, peraltro, la retribuzione può essere stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale a pena di annullabilità della delibera. Il rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell’ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l’art. 36, co. 1, cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poiché il diverso diritto al compenso professionale dell’amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare. Pertanto, agli amministratori, a differenza dei lavoratori subordinati, non è riconosciuto il trattamento di fine rapporto. La società, però, può, autonomamente, prevedere la formazione di un trattamento di fine mandato, avente caratteristiche similari. Si tratta di un vero e proprio compenso aggiuntivo che viene erogato all’amministratore all’atto della cessazione del rapporto. A differenza di quanto accade per i dipendenti, la definizione del trattamento di fine mandato non è vincolata, ma è soggetta alla libera contrattazione delle parti, non dovendo essere legata ad alcun parametro, purché sia stabilita nel rispetto del vincolo della ragionevolezza e della congruità, ovvero della sua commisurazione alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito e all’attività svolta dall’amministratore. La quota di trattamento di fine mandato deve essere deliberata dall’assemblea dei soci o all’atto della costituzione iniziale della società o, successivamente, sotto forma di delibera assembleare.
L’art. 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all’assemblea in relazione alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali: letta al contrario, la norma pone un limite esplicito, escludendo espressamente che detta determinazione possa avvenire da parte degli amministratori medesimi. Conseguentemente, traducendosi in una alterazione delle competenze esplicite determinate da norme imperative che regolano la distribuzione delle funzioni tra organi sociali, la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione procede alla determinazione e alla liquidazione dei compensi spettanti ai propri componenti risulta improduttiva di effetti nei confronti della società.
Determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali
In base al combinato disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c., la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all’atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all’assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l’assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto, senza una apposita modifica di questo.
La disciplina dettata in materia di compenso degli amministratori nella s.p.a. è applicabile anche alla s.r.l.
Compensi degli amministratori di s.p.a. investiti di particolari cariche e prescrizione del relativo diritto
La disposizione dell’art. 2389, primo comma, cod. civ., nella parte in cui dispone che il compenso dei componenti dell’organo di amministrazione di una S.p.a. è stabilito dallo statuto ovvero dall’assemblea, ha natura imperativa e inderogabile da parte dell’autonomia privata. Non ha, quindi, alcuna efficacia l’eventuale esistenza di accordi interni tra amministratori e soci che non siano stati sottoposti a una deliberazione assembleare, né l’organo amministrativo ha facoltà di autodeterminare il proprio compenso. La deroga contenuta nel successivo terzo comma dell’art. 2389 cod. civ., a norma del quale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, impone in ogni caso all’organo amministrativo la necessità di rispettare i limiti inderogabili dettati dalla legge e dallo statuto in materia, non potendosi per tale via eludere la disciplina che attribuisce inderogabilmente all’assemblea o allo statuto il potere di determinare il compenso degli amministratori. In particolare, qualora lo statuto preveda che l’assemblea determini un ammontare complessivo per la remunerazione dei compensi degli amministratori, compresi quelli che esercitano particolari cariche, l’organo amministrativo non potrà deliberare compensi ulteriori.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, primo comma, cod. civ. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. E’, quindi, assoggettato a tale termine breve anche il diritto dell’amministratore a percepire il compenso che scaturisce dal rapporto societario che costituisce la fonte del suo incarico.
Rinuncia al compenso del presidente del C.d.A e successivo conferimento di deleghe
La rinuncia incondizionata e illimitata del presidente del C.d.A di una S.p.A. ad ogni forma di compenso, avvenuta all’atto dell’accettazione della carica, ricomprende anche le funzioni espletate a seguito di un successivo legittimo conferimento di deleghe da parte del C.d.A., e ciò a prescindere dall’indubbio maggior impegno che il loro svolgimento possa richiedere, posto che il C.d.A. non ha ampliato le attribuzioni del presidente, ma ha semplicemente elencato e indicato le deleghe presidenziali.
Va, quindi, escluso che per gli incarichi affidatigli dal C.d.A. possa essere riconosciuto alcun compenso alla luce della rinuncia dallo stesso espressamente manifestata in quanto i “nuovi poteri” conferiti al presidente del C.d.A. rientrano pienamente nell’ambito delle funzioni gestionali che costituiscono prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo, pienamente delegabili al presidente.
Compensi, rimborsi spese dell’amministratore di s.r.l. e responsabilità per omessa adozione di assetti organizzativi adeguati
L’art. 2389, comma 1 c.c., ai sensi del quale “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”, è applicabile in via analogica anche alle s.r.l.
Le controversie tra amministratori e società, concernenti il diritto dei primi al pagamento del compenso, appartengono alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall’amministratore a titolo di compenso per l’attività esercitata.
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Questioni in materia di compensi degli amministratori e giusta causa di revoca
E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all’assemblea non costituisce motivo di annullamento [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare e giudicato penale, prova dell’indebita sottrazione di denaro dalle casse sociali, clausole statutarie sui compensi degli amministratori e conflitto d’interessi
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva [ LEGGI TUTTO ]
Compenso degli amministratori di s.r.l. e quantificazione del danno risarcibile in caso di responsabilità verso la società
In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell’ex amministratore delegato – cui è contestato il compimento di spese ingiustificate, il godimento di rimborsi spese maggiorati e la distrazione di somme nell’ambito di diverse operazioni, nonché l’emissione di false fatturazioni passive – , nella quantificazione del danno risarcibile va posta in compensazione la maggior somma dovuta all’ex amministratore ad integrazione del compenso già ricevuto perché il rapporto organico con la società deve rivestire rilievo prioritario rispetto ad accordi intercorsi fra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione (nella specie, nel cd. employment agreement era stato pattuito un compenso inferiore rispetto a quello deliberato dall’assemblea).
Natura del rapporto di amministrazione e sua cessazione per dimissioni del consiglio.
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell’amministratore per la sua decadenza dall’ufficio conseguente l’applicazione di tale clausola, l’amministratore ha l’onere di provare [ LEGGI TUTTO ]