Abuso di maggioranza e di conflitto di interessi del socio
La fattispecie dell’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza (fondata sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.) è integrata quando il socio di maggioranza esercita il diritto di voto a danno degli altri soci; rectius, determina l’adozione, da parte della società, di una delibera che lede gli interessi sociali di altri soci. L’interesse di cui la società è portatrice assume decisivo ruolo “negativo” nella fattispecie, nel senso che la sua realizzazione per il tramite della delibera pur dannosa per il socio minoritario fungerà da scriminante, impedendo che il vizio – per carenza del composito elemento dell’offensività – sia integrato. Tale ruolo dell’interesse sociale si concreta nell’esigenza che, perché abuso vi sia, la lesione dell’interesse sociale del socio minoritario sia “ingiustificata” o “arbitraria”, dove appunto la “giustificazione” si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell’interesse sociale (anche nell’eventuale concorrenza di quello extrasociale del socio maggioritario). Il vantaggio personale del socio di maggioranza non pare essere invece elemento essenziale della fattispecie, potendo semmai rivestire un ruolo sul (diverso) piano probatorio, con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo (la fraudolenza) e/o dei motivi che hanno mosso il socio maggioritario a quel voto. Nulla esclude, perciò, che rientri nella sfera di applicazione della fattispecie il caso della delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza, senza vantaggio alcuno per il socio di maggioranza. E, viceversa, in assenza di un danno/svantaggio per gli altri soci e nell’indifferenza per l’interesse sociale, non si realizza alcun abuso nella delibera con cui il socio maggioritario realizza un proprio vantaggio (solo se la delibera fosse dannosa per la società si verserà nella fattispecie di abuso tipizzata dall’art. 2373, co. 1, c.c.). A livello soggettivo, infine, il requisito della “fraudolenza” si risolve nell’esercizio del voto effettuato con la consapevolezza di ledere interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l’interesse sociale, con il solo limite dell’ignoranza incolpevole. In definitiva, il voto del socio maggioritario è abusivo quando determina consapevolmente l’adozione di un deliberazione lesiva di interessi sociali degli altri soci, nell’indifferenza per l’interesse della società.
Non è revocabile in dubbio l’applicabilità dell’art. 2373 co. 1 c.c. anche alle s.r.l., imposta, in assenza di specifica previsione omologa, sia dalla natura della s.r.l. come società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela del patrimonio di cui la società stessa è titolare rispetto a condotte predatorie (di alcuni dei) soci.
Versa in conflitto di interessi il socio/amministratore chiamato a deliberare in assemblea sul compenso dell’organo amministrativo, essendo determinate ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare il requisito del potenziale danno, sub specie di sproporzione tra il valore della prestazione assicurata dall’amministratore e il compenso deliberato (nella specie il Tribunale ha peraltro rigettato l’impugnativa della delibera di determinazione del compenso, non avendo l’attore dedotto alcunché in ordine al danno potenziale per la società).
Differenza tra indennità e compenso degli amministratori
L’indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società, comunque li ristora dal tempo impiegato ad occuparsi della gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria remunerazione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione [sulla scorta di tale distinzione il Tribunale ha accolto l’impugnazione di una delibera in cui veniva definita come indennità un somma avente in realtà funzione di compenso, per statuto da parametrarsi esclusivamente agli utili conseguiti dalla società e nelle specie definito invece sulla base di prestazione lavorative degli amministratori come operai specializzati].
Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c., gratuità della carica gestoria e determinazione del compenso da parte del giudice
Ai fini della violazione del divieto di concorrenza, ex art. 2390 c.c., è necessario fare riferimento all’attività effettivamente e concretamente svolta dalla società, non rilevando esclusivamente le attività enunciate all’interno dell’atto costitutivo nel contesto dell’oggetto sociale. Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività imprenditoriali coinvolte, nonché attuale, ovvero se potenziale deve fondarsi sulla ragionevole e prevedibile circostanza che in futuro l’attività potenzialmente concorrenziale abbia una proiezione evolutiva tale da porla, per l’appunto, in concorrenza con la società. [ LEGGI TUTTO ]
Prelievi di denaro da parte dell’amministratore e redazione del bilancio d’esercizio
In tema di legittimazione attiva rispetto all’azione di responsabilità, conflitto di interessi e insindacabilità delle scelte di gestione
La fattispecie di conflitto di interessi, che è causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale della società, ricorre nell’ipotesi in cui tale soggetto persegua interessi alieni (personali o di terzi) inconciliabili con quelli dell’ente rappresentato, in guisa che all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante (per sé medesimo o per il terzo), [ LEGGI TUTTO ]
Distinzione tra delibera che determina il compenso degli amministratori e delibera di riconoscimento di debito
Seppure la mera approvazione del bilancio non può costituire deliberazione della determinazione del compenso dell’amministratore, [ LEGGI TUTTO ]
Sindacato giudiziale e adeguatezza del compenso dell’amministratore unico
L’ammontare del compenso dell’amministratore stabilito dall’assemblea dei soci non è, in quanto tale, sindacabile dal giudice, salvo si dimostri che la decisione della maggioranza esula i confini della discrezionalità imprenditoriale, essendo rivolta al perseguimento di interessi extra-sociali. [ LEGGI TUTTO ]
Natura del rapporto di amministrazione e sua cessazione per dimissioni del consiglio.
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell’amministratore per la sua decadenza dall’ufficio conseguente l’applicazione di tale clausola, l’amministratore ha l’onere di provare [ LEGGI TUTTO ]
Compensi degli amministratori di srl. Rinuncia tacita.
Non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito. [ LEGGI TUTTO ]
Restituzione dei prelievi effettuati senza causa dall’amministratore unico di s.r.l. in fallimento
Sono da ritenersi privi di causa i prelievi effettuati dall’amministratore unico, nonché socio di (larga) maggioranza, a titolo di asserita remunerazione per la propria attività gestoria, se la loro attribuzione, benché genericamente prevista [ LEGGI TUTTO ]