Compensi degli amministratori di s.p.a. investiti di particolari cariche e prescrizione del relativo diritto
La disposizione dell’art. 2389, primo comma, cod. civ., nella parte in cui dispone che il compenso dei componenti dell’organo di amministrazione di una S.p.a. è stabilito dallo statuto ovvero dall’assemblea, ha natura imperativa e inderogabile da parte dell’autonomia privata. Non ha, quindi, alcuna efficacia l’eventuale esistenza di accordi interni tra amministratori e soci che non siano stati sottoposti a una deliberazione assembleare, né l’organo amministrativo ha facoltà di autodeterminare il proprio compenso. La deroga contenuta nel successivo terzo comma dell’art. 2389 cod. civ., a norma del quale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, impone in ogni caso all’organo amministrativo la necessità di rispettare i limiti inderogabili dettati dalla legge e dallo statuto in materia, non potendosi per tale via eludere la disciplina che attribuisce inderogabilmente all’assemblea o allo statuto il potere di determinare il compenso degli amministratori. In particolare, qualora lo statuto preveda che l’assemblea determini un ammontare complessivo per la remunerazione dei compensi degli amministratori, compresi quelli che esercitano particolari cariche, l’organo amministrativo non potrà deliberare compensi ulteriori.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, primo comma, cod. civ. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. E’, quindi, assoggettato a tale termine breve anche il diritto dell’amministratore a percepire il compenso che scaturisce dal rapporto societario che costituisce la fonte del suo incarico.
Alcune questioni sulla remunerazione dell’amministratore delegato di società quotata. Il caso Mediacontech
La deliberazione consiliare di nomina per cooptazione di un amministratore può prevedere la determinazione del compenso anche per relationem, mediante rinvio ad un accordo allegato (stipulato nel caso di specie fra il neo amministratore e l’azionista di controllo della società). E ciò ovviamente (i) nei limiti dell’ammontare complessivo ex articolo 2389, terzo comma, terzo periodo, del codice civile previamente deliberati dall’assemblea in relazione alla nomina del componente che il cooptato sostituisce e (ii) fermo restando il potere dell’assemblea di determinare un minor compenso in sede di conferma dell’amministratore cooptato (e cioè alla prima assemblea successiva alla cooptazione).
Compenso dell’amministratore: la mancanza di deleghe non incide sulla quantificazione
Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce di danno al patrimonio della società, posto che si tratti di un criterio di suddivisione deciso dal Consiglio di amministrazione nel limite di un costo complessivo per gli amministratori fissato con delibera dall’assemblea dei soci. Infatti un diverso riparto interno non muterebbe l’incidenza del costo degli amministratori per la società stessa.
Competenza sulla domanda relativa ai compensi dell’amministratore di società di capitali. Limiti alla modificazione della domanda in sede istruttoria.
La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l’esercizio delle funzioni gestorie rientra nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell’individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l’amministratore e la società è, infatti, funzionale – secondo la figura della c.d. immedesimazione organica – alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto “di società” perché serve ad assicurare l’agire della società e non è pertanto assimilabile né ad un contratto d’opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d’amministrazione e la società sono legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell’art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017). [ LEGGI TUTTO ]
Questioni in materia di compensi degli amministratori e giusta causa di revoca
E’ infondata la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di maggior compenso per l’incarico di amministrazione a fronte di delibere assembleari, alle quali l’amministratore attore non abbia partecipato, che abbiano ridotto il compenso medesimo giacché l’assenza di un amministratore all’assemblea non costituisce motivo di annullamento [ LEGGI TUTTO ]