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6 Febbraio 2024

Nullità della fideiussione e valore probatorio privilegiato degli accertamenti dell’autorità amministrativa

La competenza per le domande aventi ad oggetto la nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto contratta a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza, spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Al fine di valutare la validità ed efficacia di clausole contenute in un contratto di fideiussione, il punto dirimente non attiene tanto alla diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto alla coincidenza delle convenute condizioni contrattuali col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva. L’illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali a monte deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti a valle.

In quanto documentazione che raccoglie gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che abbiano eventualmente confermato o riformato quelle decisioni, assumono valore di prova privilegiata dell’illecito antitrust.

In caso di domanda avente ad oggetto la nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust, la nullità del contratto va limitata alle sole clausole illecite (nullità parziale) in conformità al principio generale di conservazione degli effetti giuridici del negozio. La nullità totale del contratto presuppone che la parte attrice fornisca la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalle clausole nulle.

29 Marzo 2023

Determinazione della competenza in presenza di sedi secondari

La presenza di una sede operativa in località diversa dalla sede legale della società non è idonea di per sé a radicare la competenza per territorio con riferimento al forum commissi delicti. Infatti, pur quando dalla visura di una società emerga la presenza di una sede operativa secondaria, l’assenza di espressa indicazione circa la presenza di un rappresentante preposto a quella sede, necessaria ai sensi dell’art. 2197 c.c., non consente che sia presunta la preposizione a quella sede di un soggetto munito di potere rappresentativo.

27 Gennaio 2023

Nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa in materia di concorrenza

La mera presenza nel regolamento contrattuale di una clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto – anche in un secondo momento – eccezioni. Sebbene l’inserimento dell’inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal garante è necessario esaminare l’intero contesto delle pattuizioni.

In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 della l. n. 287/1990 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca di Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, co. 11, l. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate. Il giudice di merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto dall’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.

Con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano l’estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 l. n. 287/1990, può configurarsi, oltre al rimedio del risarcimento del danno, anche quello civilistico della nullità speciale, posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 TFUE e 2, co. 2, l. 287/1990 – a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell’ordine pubblico economico; dunque, nullità ulteriore a quella che il sistema già conosceva. In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento – come la “nullità di protezione” nei contratti del consumatore (c.d. secondo contratto) e la nullità nei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto) – in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime è tale da ravvisarsi nell’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust.

18 Gennaio 2023

Sulla competenza della Sezione specializzata in materia di imprese in materia di fideiussione su modello ABI

L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad una autonoma domanda su cui il giudice deve decidere con effetto di giudicato, quanto ad una eccezione riconvenzionale finalizzata a parare la pretesa avversaria. Pertanto, poiché tale eccezione è decisa senza efficacia di giudicato, è competente a pronunciarsi sulla medesima il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e non il diverso giudice della Sezione specializzata in materia di imprese chiamato a decidere, eventualmente, sulla validità della fideiussione.

15 Marzo 2018

Responsabilità per illecito antitrust: prescrizione e azione di seguito

Appartengo alla giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare alla sezione specializzata in materia d’Impresa quelle domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust dell’unione Europea e di quella nazionale, nonché quelle domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione di norme imperative e degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente. [ LEGGI TUTTO ]

9 Giugno 2015

Abuso di posizione dominante in materia aeroportuale e competenza della Corte d’Appello

La circostanza che il danno da abuso si concretizzi in un contratto non muta la configurazione particolare del’illecito, presumibilmente assimilabile ad una fattispecie di responsabilità precontrattuale i cui effetti si possono riversare [ LEGGI TUTTO ]