Potere di nomina del curatore speciale e giudice della causa pendente
L’affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore provvisorio non è in alcun modo incompatibile con la natura del procedimento ex art. 78 cod. proc. civ. e seguenti, che è riconducibile alla volontaria giurisdizione (nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso da ultimo in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015, a mente del quale “allorquando l’esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all’art. 80 cod. proc. civ.”).
Determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. oggetto di sequestro conservativo
La determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. è di competenza del giudice che ha emesso ante causam il provvedimento cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo e di nomina del custode medesimo.
Il compenso spettante al custode, in assenza di specifici parametri normativi, può essere determinato tenuto conto: a) dell’attività demandata al custode (partecipazione quantomeno ad un’assemblea sociale, valutazione della documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno e in particolare del bilancio al fine dell’espressione del proprio voto, colloqui con le parti e con l’organo gestorio per acquisire informazioni); b) dei dati di bilancio relativi alla S.r.l. e della percentuale di quote rispetto al capitale sociale oggetto della custodia; c) nonché, in via di mero richiamo orientativo, dei parametri di liquidazione di cui alla previgente Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.