Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazoni sociali
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
La partecipazione sociale nella società cooperativa edilizia
Il socio di società cooperativa edilizia è parte di due distinti ma collegati rapporti, l’uno di carattere associativo derivante dall’adesione al contratto sociale e l’altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio. Gli esborsi riferiti a quest’ultimo rapporto, finalizzati all’assegnazione dell’immobile realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo, ineriscono al contratto di scambio avente causa giuridica omologa a quella della compravendita, che ne rappresenta il titolo d’imputazione, con la conseguente applicazione delle regole generali in tema di recesso dal contratto e dei discendenti obblighi restitutori. Ne deriva che la somma versata dal socio, riferibile al rapporto sinallagmatico di scambio, una volta risolto quest’ultimo, è oggetto degli obblighi restitutori discendenti dalle citate regole generali in tema di recesso, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di bilancio richiesti ex art. 2535 c.c.
Alla lettera b) dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 168/2003 sono individuate come oggetto dell’attribuzione di competenza le controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e quelle
concernenti ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali. Quindi con la disgiuntiva
“o” si fa riferimento ai “diritti inerenti”. La previsione delle prime due tipologie di controversie è fatta anch’essa con l’uso della disgiuntiva “o”. Ne segue che l’ulteriore disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi e ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), e ai diritti nascenti dalle due ipotesi contemplate prima, cioè dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento, e da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali (cfr. Cass. n. 21910/2014). Necessario corollario è, dunque, la competenza del Tribunale delle Imprese ogniqualvolta si controverta, come nel caso a mano, di diritti inerenti le partecipazioni sociali.
Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa per le “cause connesse”: rapporti con la competenza funzionale del forum rei sitae
La domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione di quote rientra senz’altro nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa ex art.3 secondo comma lett.b) d.lgs. n.168/2003, essendo poi irrilevante ai fini della competenza che, come eccepito dalla convenuta, parte attrice non sia legittimata a svolgere tale domanda in quanto riguardante res inter alios acta, la competenza essendo determinata sulla base della domanda ed a prescindere dalla sua fondatezza. [ LEGGI TUTTO ]
Cessione d’azienda e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. 27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese, non comporta l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale si occupa anche di altre materie secondo un riparto di competenze interno tra le varie sezioni del Tribunale.
Azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società
L’ azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza dell’intestata Sezione specializzata in materia d’impresa.
Competenza del Tribunale delle imprese, esclusione del socio moroso e occupazione sine titulo
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva [ LEGGI TUTTO ]
Annullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio di società cooperativa edilizia: obbligo di rilascio dell’alloggio sociale, pagamento dei canoni ancora dovuti e dell’indennità di occupazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. [ LEGGI TUTTO ]
Condanna al rilascio dell’immobile assegnato dalla società cooperativa
La causa relativa al rilascio dell’immobile assegnato dalla società cooperativa al socio poi escluso, nonché alla condanna al pagamento dei canoni scaduti, interessi e di altre indennità, riguarda i rapporti societari tra socio e cooperativa ed è disciplinato dagli artt. 2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 27.6.2003 n. 168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
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Tribunale delle imprese e inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è [ LEGGI TUTTO ]