La prova dell’intesa illecita nel giudizio stand alone
Nel giudizio c.d. stand alone l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nella c.d. follow on action – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore.
Qualora venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza, come avviene nel caso relativo alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus, la controversia va deferita alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
La legge n. 130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special pourpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art. 3, co. 2) che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Accedere a una ricostruzione diversa significherebbe annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell’operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato.
Competenza della sezione specializzata in tema di rapporti tra socio e società cooperativa edilizia
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi del d. lgs. 168/2023 per dirimere le controversie insorte tra soci e società cooperative che derivino dal rapporto sociale. In tal senso, il credito della società cooperativa edilizia verso un socio assegnatario di un alloggio costruito dalla cooperativa, derivante dagli obblighi sociali per lo stesso socio di partecipare alle spese gravanti sulla società trova la propria causa nel rapporto sociale intercorso tra il socio e la società e, conseguentemente, la relativa controversia rientra tra quelle per le quali sussiste la competenza funzionale del tribunale delle imprese.
Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”
E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell’amministratore.
Concorrenza sleale (confusoria) ‘interferente’: la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.
Competenza funzionale per fatture emesse per prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale
Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non [ LEGGI TUTTO ]
Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa per le “cause connesse”: rapporti con la competenza funzionale del forum rei sitae
La domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione di quote rientra senz’altro nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa ex art.3 secondo comma lett.b) d.lgs. n.168/2003, essendo poi irrilevante ai fini della competenza che, come eccepito dalla convenuta, parte attrice non sia legittimata a svolgere tale domanda in quanto riguardante res inter alios acta, la competenza essendo determinata sulla base della domanda ed a prescindere dalla sua fondatezza. [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa: competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Rientra nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e non nella competenza per materia del tribunale ordinario nella sezione lavoro, l’accertamento della violazione di una clausola statutaria di società cooperativa da parte di alcuni soci-lavoratori della medesima, per cui è prevista, tramite provvedimento dell’organo amministrativo, la possibilità di esclusione e licenziamento degli stessi.