Clausola compromissoria: competenza giurisdizionale e territoriale
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.
In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.
La competenza nella querela di falso proposta contro un provvedimento giurisdizionale
La disciplina relativa alla querela di falso in via principale non contiene alcuna disposizione speciale in tema di individuazione del giudice territorialmente competente, con la conseguenza che trovano applicazione le regole generali. Nel caso in cui sia convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia non risulta, in ogni caso, applicabile al caso di specie l’art. 30 bis c.p.c., perché: (i) la norma richiamata si applica esclusivamente quando sono parti del procedimento magistrati; (ii) la Corte costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del primo comma, ha limitato l’applicazione della norma alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato; (iii) la Corte di Cassazione ha comunque escluso l’applicabilità dell’art. 30 bis c.p.c. in caso di querela di falso contro provvedimenti giurisdizionali.
Il diritto del socio alla percezione degli utili. Competenza territoriale e legittimazione ad agire
Affinché un socio di una società di capitali possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio da cui risulti un utile e della decisione dell’assemblea dei soci di destinare l’utile alla distribuzione e non ad altre finalità.
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, il convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.
La legittimazione attiva va intesa come titolarità astratta dal lato attivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto che agisce in giudizio si prospetta come titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore dichiara di agire a tutela di un diritto che egli stesso prospetta come altrui, salve le ipotesi in cui l’ordinamento ammette la c.d. sostituzione processuale. Allo stesso modo, la legittimazione passiva va intesa come titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico e vi è nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come controparte titolare del rapporto sostanziale; difetta, invece, nel momento in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, cosicché in quest’ultimo caso l’azione sarà inammissibile in rito. Questione diversa, invece, è se il soggetto che agisce in giudizio e che si afferma come titolare del rapporto sostanziale e/o il soggetto che viene convenuto in giudizio e che viene indicato dall’attore come controparte del rapporto sostanziale siano effettivamente tali, perché questi aspetti non attengono all’ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza. Da ciò discende che nel caso di mancata coincidenza tra attore e titolarità concreta della pretesa dal lato attivo e/o tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito.
Concorrenza sleale e sviamento di clientela
La pronuncia di incompetenza territoriale del tribunale adito in via cautelare la quale – sotto forma di mero obiter dictum – rilevi anche l’insussistenza del periculum in mora, non preclude la riproposizione del medesimo ricorso di fronte al giudice indicato competente, anche ove non vengano dedotti elementi nuovi che incidano sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, dovendosi considerare assorbente la questione di competenza territoriale e non risultando pertanto violato il principio del ne bis in idem.
Pone in essere condotte contraria alla correttezza professionale ed idonee a sviare la clientela il prestatore d’opera che, a seguito della risoluzione del relativo contratto precedentemente sottoscritto con la società committente, contatti i clienti di quest’ultima qualificandosi come futuro titolare della stessa perché in procinto di fallire.
Competenza territoriale per le controversie relative a rapporti di agenzia
La competenza territoriale inderogabile del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, disposta per le controversie relative a rapporti di agenzia dagli artt. 409, n. 3 e 413, co. 4 c.p.c., comprende anche la domanda restitutoria del compenso provvigionale garantito anticipatamente e corrisposto all’agente in forza di un contratto accessorio al contratto principale di agenzia, considerati lo stretto collegamento volontario e funzionale, l’esplicita accessorietà, la configurazione provvigionale del compenso e l’opportunità di cognizione unitaria.
Prevalenza dell’eccezione di arbitrato sull’eccezione di incompetenza territoriale
La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale rispetto alla questione relativa all’individuazione del giudice statale competente secondo i criteri di cui all’art. 38 c.p.c.
Inammissibilità del ricorso cautelare per carenza di legittimazione passiva nei confronti della società cancellata dal Registro delle imprese
A seguito della riforma del diritto societario ad opera del D.Lgs. n. 6/2003, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese – che nel precedente regime normativo si riteneva fatto non idoneo a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti – è da considerarsi produttiva di quell’effetto estintivo che priva la società cancellata della capacità di stare in giudizio, con la sola eccezione della fictio iurs dell’art.10 L. Fall. Ne discende che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese impedisce, dal momento della sua estinzione, che questa possa agire o essere citata in giudizio.
[Nel caso in esame, il ricorso promosso dall’attore risulta inammissibile nei confronti della società convenuta per carenza di legittimazione processuale passiva e il decreto di inibitoria emesso inaudita altera parte va revocato nei confronti della stessa.]
Estinzione di società di diritto inglese e sorte del patrimonio immobiliare sito in Italia
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili di proprietà di società di diritto straniero sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, secondo il disposto dell’art. 51, l. n. 218/1995. [ LEGGI TUTTO ]