Arbitrabilità delle controversie societarie. Sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata in sede arbitrale
In tema di controversie societarie, la definizione della competenza del tribunale ordinario ovvero del collegio arbitrale dipende dalla natura disponibile o indisponibile del diritto oggetto di controversia. A seguito dell’ammissione da parte del legislatore dell’arbitrabilità delle controversie societarie, l’art. 806 c.p.c. perimetra le controversie arbitrabili in negativo, ponendo come limite al ricorso dell’arbitrato l’indisponibilità del diritto, salvo espresso divieto di legge per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
L’area dell’indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, in quanto la natura sociale o collettiva dell’interesse denota soltanto che esso è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che egual conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Sul punto, si richiama l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che, a differenza di quella prevista dall’art. 2395 c.c., è posta a tutela di un interesse collettivo, ma la cui transigibilità e rinunziabilità sono riconosciute espressamente dall’art. 2393, co. 6, c.c. e, come tali, sono disponibili da parte dei rispettivi titolari. Affinché l’interesse sotteso alla delibera possa essere qualificato come indisponibile è necessario, quindi, che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da ogni iniziativa di parte, come, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.
Il discrimen tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall’ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa. Nel primo caso, prevale l’interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione ex art 2 cost., potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente. Nel secondo caso, l’interesse del singolo soccombe dinanzi all’interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato.
Per determinare l’arbitrabilità delle controversie insorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale. Nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce uti singulus. Nella seconda ipotesi, l’arbitrabilità è fermamente negata a causa dell’indisponibilità del diritto coinvolto. L’azione, in questo caso, è proposta dal socio uti socius, nell’interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell’unicità dello scopo dal quale trae origine la compagine stessa.
La sospensione cautelare del provvedimento impugnato in sede arbitrale può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
In tema di sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto di cui all’art. 2378, co. 3, c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter, co. 4, c.c.), che prevede, quale rimedio tipico destinato a ottenere un provvedimento cautelare, che l’istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta in corso di causa o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. L’esistenza di un rimedio tipico, previsto dall’art. 2378, co. 3, c.c., esclude in radice l’esperibilità del rimedio dell’art. 700 c.p.c. Quest’ultima disposizione corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento secondo cui, non potendo restare una situazione giuridica del tutto priva di tutela cautelare, in mancanza di una disciplina espressa del procedimento cautelare, deve ritenersi applicabile la tutela apprestata dall’art. 700 c.p.c., correttamente definita come norma di chiusura del sistema.
Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Non è di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia relativa a un ente pubblico non economico che non esercita attività di impresa, quale l’organo istituito con Regolamento Regionale per l’autodisciplina e l’autogoverno di una professione il cui compito è custodire l’Albo professionale ed intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali (nella specie il Collegio Regionale dei maestri di sci della regione Calabria).
Competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le società con sede all’estero: la disciplina di cui all’art. 4, co. 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003 trova applicazione anche in caso di c.d. cumulo soggettivo
L’art. 4, co. 1 bis, d.lgs. n. 168/2003 disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 168/2003 nelle quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Tale norma introduce una deroga normativa ai generali criteri di ripartizione territoriale delle controversie in subiecta materia, che non soffre eccezioni o distinguo a seconda che la condizione extraterritoriale riguardi la parte attrice o la parte convenuta. Ciò in quanto, da un lato, la ratio sottesa alla norma de qua (concentrazione, specializzazione, accesso) opera pienamente in presenza di entrambe le predette situazioni soggettive e, dall’altro, il legislatore ha utilizzato, indistintamente, il termine “parte” riferibile tanto all’attore quanto al convenuto, facendo poi esplicito richiamo all’art. 33 c.p.c., peraltro significativamente preceduto dall’avverbio “anche”, non per circoscrivere il perimetro soggettivo di efficacia della nuova disciplina (al solo convenuto), bensì unicamente al fine di meglio precisare, in modo dirimente e risolutivo, che la disciplina ivi stabilita debba trovare applicazione anche nel caso di c.d. cumulo soggettivo, ovverosia di cause con più società convenute, alcuna delle quali di diritto nazionale e altre con sede principale all’estero e, dunque, per prevenire, a priori, la possibilità di fenomeni di c.d. vis attrattiva territoriale della prima (convenuta con sede in Italia) nei confronti delle seconde (con sede all’estero).
Contratto di cessione delle participazioni sociali e competenza della sezione specializzata in Materia d’Impresa
Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il thema decidendum è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.
La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].
Responsabilità dell’intermediario e competenza della sezione specializzata in materia di imprese
L’azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l’acquisto di azioni della banca stessa da un terzo non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
La violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell’art. 1418, co. 1, c.c.
In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
L’eccezione di incompetenza per territorio
L’eccezione di incompetenza per territorio può essere derogata nelle cause relative a obbligazioni ma deve essere eccepita dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall’art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell’art. 20 c.p.c. In alternativa, la competenza del giudice deve ritenersi radicata presso uno dei fori non contestati (il caso riguardava il mancato pagamento di una obbligazione pecuniaria che trovava fondamento nelle clausole del regolamento consortile).
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio.
Tutela autoriale delle banche dati e illecita sottrazione di informazioni riservate
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.
L’utilizzabilità da parte dell’ex lavoratore delle conoscenze acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa non può estendersi fino al punto di ricomprendere un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, anche se non segretati o pretetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (in tal senso Cass. 12.7.2019 n. 18772).
Rientrano nella definizione di banche dati, secondo gli art. 2 n. 9 e 64-quinuies e sexies L. 633/41, le raccolte di opere, dati, e altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Affinchè una banca dati possa rientrare nell’ambito di tutela della disciplina delle opere dell’ingegno è necessario che sia dotata del requisito della creatività, ovvero della capacità dell’opera di costituire espressione del suo autore.
La liquidazione equitativa del danno secondo quanto previsto dall’art. 158 L. 633/1941 in materia di violazione del diritto d’autore e dall’2600 c.c. in materia di concorrenza sleale presuppone in ogni caso la prova circa l’effettiva esistenza del danno. L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno (Cass. 22.2.2018 n. 4310, Cass. 30.7.2020 n. 16344).
Il mantenimento in funzione per un lungo periodo di tempo dell’account aziendale personale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro si pone in contrasto con il diritto alla riservatezza dello stesso.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. 20.8.2020 n. 17383). Il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in “re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (Cass. 10.6.2021 n. 16402).
Competenza territoriale nella controversia relativa alla cessione di quote
La controversia relativa alla cessione di quote di una società non è controversia tra persone che rivestano già la qualità di soci; dunque, non opera in tal caso la competenza inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Competenza della sezione specializzata in materia di impresa
L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio [ LEGGI TUTTO ]