Onere della prova nel giudizio di opposizione alla deliberazione di esclusione del socio
Ai sensi dell’art. 2533 c.c., contro la deliberazione di esclusione del socio, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In sede di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società -che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore- l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato (Cass. civ. 26.9.2013 n.22097).
Delibera esclusione socio società cooperativa
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione. Pertanto, anche l’eventuale incompletezza o la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica), divenendo, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.