Responsabilità dell’amministratore per costi extrasociali
Costituisce operazione illecita produttiva di danno il ribaltamento su una società decotta (poi fallita) di passività derivanti da un’impresa individuale dell’amministratore, che sarebbe stata chiusa di lì ad un anno. L’illiceità si configura sotto un duplice profilo: sia perchè funzionale all’interesse personale dell’amministratore di incamerare somme ed estinguere propri debiti verso la fallita e verso terzi, sia perché conclusa quando il patrimonio netto della fallita risultava negativo e la stessa, quindi, nulla avrebbe potuto acquistare. L’operazione così realizzata esula dal campo della tutela riservata alla libera iniziativa economica ma si iscrive, piuttosto, in un disegno specifico che mirava alla esternalizzazione del ramo produttivo a favore di una nuova società ed alla concentrazione di tutti gli elementi negativi dell’impresa in capo al soggetto già decotto, progressivamente spogliato del suo patrimonio, a danno proprio e dei suoi creditori.