La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica
Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d’uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).
Concorrenza sleale parassitaria sincronica e diacronica
Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i relativi oneri economici, [ LEGGI TUTTO ]