Confondibilità tra marchio patronimico e denominazione sociale
Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.
L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all’interno di quel settore, una specifica offerta.
Risoluzione del contratto di affiliazione, marchio debole e rischio di confusione
I cosiddetti “marchi deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché “debole”, per l’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva e la sua “debolezza” non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.
Concorrenza sleale parassitaria e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n, 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale nella quale la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative oppure di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.
Concorrenza sleale: comportamenti parassitari e sviamento di clientela
Ove per comportamento parassitario si intenda l’utilizzo di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa o quelle relative ai rapporti con i clienti di un altro imprenditore acquisite nel corso della attività svolta in collaborazione con lo stesso, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c., va riconosciuta solo ove si tratti di notizie per loro natura riservate non essendo destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti e collaboratori.
Lo sfruttamento del bagaglio di conoscenze professionali acquisito nel corso di una precedente collaborazione non costituisce di per sé illecito concorrenziale, a condizione che non venga accompagnato da attività confusorie o denigratorie e in assenza di un patto di non sfruttamento delle conoscenze acquisite; il semplice utilizzo delle conoscenze professionali non integra neppure una situazione di parassitismo, consistente nella continua e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali della concorrente, quale mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Automobile Club Palermo: il conflitto tra i marchi rinomati di sua titolarità e la ditta di un terzo
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall’art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. [ Nel caso di specie, ciò che non consente di ravvisare un atto di concorrenza è l’assenza di qualsivoglia rapporto, attuale o potenziale, di concorrenzialità tra il ricorrente e l’agriturismo di titolarità del convenuto, stante la assoluta distanza tra i settori merceologici in cui operano gli stessi.]
Decadenza di marchio per sopravvenuta ingannevolezza
Allorché la ragione sociale e il marchio di una impresa siano decisi dall’impresa controllante, quest’ultima non può successivamente muovere una censura di contraffazione solo per il fatto della successiva separazione societaria, non potendo un evento successivo incidere sulla validità del marchio originario. Può invece essere fondata una domanda di decadenza per l’indebito utilizzo tale da ingannare il pubblico, fra l’altro, circa la reale provenienza dei servizi offerti, se ne sussistono i presupposti.
Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi
Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).
Applicabilità del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ad attività di promozione e marketing innovative e concorrenza sleale confusoria. Il caso Trenitalia/Italo
L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007, [ LEGGI TUTTO ]
La concorrenza sleale c.d. parassitaria prescinde dalla nullità dei segni distintivi dell’impresa, potendo ben risultare aliunde
Ai fini concorrenziali rileva l’attività confusoria e parassitaria in sé considerata, attività che prescinde del tutto dalla validità o meno del marchio. Un’impresa, infatti, ha tutela contro la concorrenza sleale indipendentemente dalla validità dei titoli di privativa industriale di cui fosse eventualmente titolare, come avviene nel caso di utilizzo di una ditta o insegna identica da parte di un concorrente.
In altre parole, quand’anche il marchio fosse nullo in quanto non distintivo, sarebbe in ogni caso concorrenzialmente illecita l’attività di un concorrente che si propone su internet quale rivenditore degli stessi identici prodotti, sfruttandone parassitariamente l’iniziativa commerciale mediante l’adozione dei medesimi codici ASIN, in tal modo comparendo sistematicamente quale rivenditore alternativo all’impresa in qualsivoglia ricerca eseguita da un utente.
Concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1-2, c.c.: condotte integranti confusione tra segni distintivi e appropriazione di pregi altrui
Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di parte attrice, comprendendo lo stesso termine e gli stessi colori, senza introdurre elementi fortemente distintivi tali da determinare una sicura differenziazione; l’uso per la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio e il profilo Facebook, di termini che evocano i segni distintivi dell’attrice; l’apertura di un’identica società svolgente la medesima attività di impresa, senza soluzione di continuità subito dopo il recesso del contratto di concessione con l’attrice, nello stesso stabile, seppur ad un diverso piano; la pubblicizzazione della nuova attività eseguita in modo tale da evocare nel pubblico l’idea di una continuità con la precedente realtà imprenditoriale, anziché quella di una società di nuova costituzione del tutto autonoma dall’attività dell’attrice.
In tal modo è integrata la condotta di confusione tra segni distintivi, ai sensi del n. 1 del predetto articolo 2598 c.c., nonché l’illecito di appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa dell’attrice di cui al n. 2.