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Il divieto di concorrenza sleale per imitazione servile è diretto a impedire il rischio di confusione tra i prodotti dell’imitatore e i prodotti del concorrente

L’imitazione servile è sanzionata dall’art. 2598 n.1 c.c. solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti del concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l’oggetto imitato è proprio quello del produttore che subisce l’imitazione. Inoltre, poiché l’imitazione servile viene ricondotta all’ambito della concorrenza confusoria e quindi al tema dei segni distintivi (nel caso di specie costituiti dalla forma esteriore del prodotto), la tutela della forma è subordinata alle condizioni generali di tutelabilità dei segni distintivi. Ne consegue che chi assume la commissione dell’illecito in questione ed invoca la tutela contro l’imitazione deve allegare e provare la capacità distintiva della forma imitata, intesa soprattutto quale percezione del segno da parte del pubblico come segno distintivo.

Sviamento di clientela e storno di dipendenti tra società operanti nel settore della produzione di forni industriali

L’illecito sviamento di clientela è concetto estremamente vago e non tipizzato, dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). E’, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest’ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del “modus operandi” dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale “animus nocendi”, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella.

23 Gennaio 2023

Il provvedimento di pubblicazione della sentenza e i limiti alla sua pubblicità

La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua vittoria, salvi i limiti della continenza e della correttezza, trascesi i quali può configurarsi un abuso rilevante ex art. 2598 c.c.

La pubblicazione on line dell’annuncio enfatizzante la condanna del concorrente, con rinvio al proprio sito internet per più completa conoscenza, costituisce un atto di concorrenza sleale se eccede i limiti stabiliti dalla sentenza entro i quali l’esatto contenuto del suo dispositivo poteva essere portato alla cognizione del pubblico generale ed indifferenziato [Nel caso di specie i prodotti delle parti e quelli oggetto della sentenza non erano destinati al grande pubblico, ma alla più ristretta e specifica platea degli operatori dell’edilizia].

3 Dicembre 2022

Concorrenza sleale e modelli non registrati per capi di abbigliamento

In caso di vendita di capi di abbigliamento, di cui si contesta la contraffazione e/o la commissione di atti di concorrenza sleale, la competenza territoriale può essere individuata ai sensi dell’art. 120, co. 6, c.p.i. nel luogo in cui i fatti sono stati commessi, ovvero nel luogo in cui i capi contestati sono stati messi in vendita al pubblico.

Si ha appropriazione di pregi ogni qualvolta un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi da questa non posseduti, ma mutuati da un altro concorrente.

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare – in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, e prima che questo diventi patrimonio comune a tutti gli operatori del settore – sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo e riguardanti comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’imprenditore che intende invocare, oltre alle norme sulla concorrenza sleale, anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002, facendo valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato, non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale e gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo degli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario.

17 Novembre 2022

Concorrenza sleale e divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.

Ai fini dello svolgimento di attività anticoncorrenziale non rileva la comparazione degli oggetti sociali, ma occorre focalizzare l’attenzione sul tipo di clientela a cui si rivolgono i due concorrenti e quale sia l’attività d’impresa effettivamente realizzata per verificare se via sia stato sviamento della clientela.

Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione non esclude che la stessa possa essere vittima di condotte concorrenziali sleali ex art. 2598 c.c.. Infatti, la messa in liquidazione è una condizione reversibile e, in quanto tale, non può pregiudicare la possibilità per la società di rientrare sul mercato senza vedere compromesso il proprio avviamento.

L’art. 2390 c.c. dà rilievo a un conflitto potenziale di interessi, mirando a evitare che l’amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società. Il divieto è, quindi, preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell’interesse della società da parte dell’amministratore, costituendo una sorta di tutela avanzata della società, al fine di evitare che l’amministratore sia indotto a danneggiarla, facendole concorrenza.

16 Novembre 2022

Concorrenza sleale: l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sè

La concorrenza sleale deve consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza.

2 Novembre 2022

Concorrenza sleale. Procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e requisiti di applicabilità

In tema di concorrenza sleale, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. mira ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura sentenza di merito, con l’unico vincolo della funzionalità del provvedimento a tale necessità. Conseguentemente, al fine di garantire l’effettività della norma, è indispensabile la precisa indicazione della domanda di merito che il ricorrente intende proporre nonché una correlazione fra la domanda cautelare e la domanda di merito di materia, di causa petendi e di petitum.

Di talchè è inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. caratterizzato dall’assenza o dalla carenza di correlazione per materia, causa petendi e petitum tra la domanda cautelare e la domanda di merito, non garantendo gli effetti di future pronunce di accertamento di avvenuta violazione e di condotta risarcitoria.

27 Ottobre 2022

Concorrenza sleale e sviamento di clientela

La pronuncia di incompetenza territoriale del tribunale adito in via cautelare la quale – sotto forma di mero obiter dictum – rilevi anche l’insussistenza del periculum in mora, non preclude la riproposizione del medesimo ricorso di fronte al giudice indicato competente, anche ove non vengano dedotti elementi nuovi che incidano sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, dovendosi considerare assorbente la questione di competenza territoriale e non risultando pertanto violato il principio del ne bis in idem.

Pone in essere condotte contraria alla correttezza professionale ed idonee a sviare la clientela il prestatore d’opera che, a seguito della risoluzione del relativo contratto precedentemente sottoscritto con la società committente, contatti i clienti di quest’ultima qualificandosi come futuro titolare della stessa perché in procinto di fallire.

27 Ottobre 2022

Contratto di collaborazione professionale e sfruttamento illecito del noto marchio Sorbillo

Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, non può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a settori merceologici identici o affini, ovvero per attività economiche o intellettuali parallele a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale. In particolare l’uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in capo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

[nel caso di specie l’utilizzo del patronimico “Sorbillo” da parte della società convenuta non ha alcuna valenza descrittiva né dell’attività né dei prodotti bensì si fonda esclusivamente sul contratto di collaborazione intercorso tra la stessa e il Sig. Sorbillo; pertanto, l’uso è prettamente a fini pubblicitari e conseguente illegittimo ai sensi dell’art. 20 e 22 cpi non essendo conforme al principio di correttezza professionale scriminante ex art. 21 cpi]