Revoca della delibera impugnata e cessazione della materia del contendere
La revoca della delibera impugnata, intervenuta nel corso del giudizio, comporta la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi di una situazione sopravvenuta che elimina completamente la posizione di contrasto tra le parti e fa venir meno la necessità di una pronuncia sulla domanda originariamente proposta.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, da assumere facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale, che comporta la necessità di ripercorrere l’iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l’esito finale del giudizio.
Profili sostanziali e processuali del diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. all’ispezione della documentazione e delle scritture contabili è un diritto potestativo, finalizzato a soddisfare il concreto interesse del socio al buon funzionamento dell’attività gestoria e ad avere contezza dell’andamento societario. In questo modo il socio è in grado di autodeterminarsi in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali, come il diritto di voto o di recesso ovvero il diritto di esercitare un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso non è necessario che il socio fornisca una specifica motivazione o giustificazione né che ne dimostri l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, salvo il limite dell’abuso del diritto. Il potere di controllo dev’essere esercitato nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e non dev’essere preordinato ad arrecare pregiudizio all’attività sociale o ad ostacolarne lo svolgimento.
Il mero accesso alla documentazione societaria non è di per sé sufficiente a garantire la pienezza e l’effettività del diritto del socio. Il diritto di accesso, infatti, comprende anche il diritto di ottenere copia della documentazione indicata, pur se a spese del richiedente: in caso contrario, il diritto verrebbe vanificato, soprattutto nei casi in cui i documenti debbano essere sottoposti all’esame e alla valutazione di professionisti di fiducia del socio.
Sussiste il requisito del periculum in mora quando l’istanza di accesso del socio ha ad oggetto dei verbali che egli intende esaminare in vista di un’eventuale impugnazione: essendo quest’ultima soggetta a termini di decadenza, l’esercizio ritardato del diritto di accesso è suscettibile di cagionare al socio un danno irreparabile, attesa l’assoluta impossibilità di una tutela per equivalente.
Il diritto in questione è il portato della natura personalistica del tipo di società, è connaturato alla qualità di socio ed è espressione del diritto di ciascun socio di vigilare sulla gestione della società, sicchè si tratta di un diritto riconosciuto al socio tanto a tutela dei propri diritti individuali, tanto a tutela dell’interesse sociale ad una corretta amministrazione della società.
Ancorché sia cessata la materia del contendere, l’ordinanza di diniego della misura cautelare può essere comunque reclamata per contestare esclusivamente la statuizione sulle spese, sia nell’an che nel quantum. In questi casi, la decisione dev’essere assunta facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla luce del quale il giudice valuta la fondatezza della richiesta al tempo della relativa proposizione, salva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese, laddove sussistano i presupposti individuati dall’art. 92, co. 2, c.p.c.
Pagamento delle spese di giudizio in caso di cessazione della materia del contendere
Viene meno la ragion d’essere sostanziale della lite una volta intervenuto il pagamento spontaneo da parte dei convenuti di quanto richiesto da parte attrice. Tale circostanza priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, venendo meno ogni ragione di contrasto tra di esse.
Rispetto al regolamento delle spese del giudizio, l’art. 91 c.p.c. prevede il principio della soccombenza che, nel caso in cui vi sia cessazione della materia del contendere, si declina nel principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta. Non trova invece applicazione il secondo periodo del comma 1 dell’art. 91 c.p.c. – secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92” – qualora le parti abbiano richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre la norma in oggetto presuppone una pronuncia di accoglimento della domanda di una delle parti e dunque una pronuncia nel merito, la cui necessità nel presente procedimento è venuta meno.
Sulla condanna alle spese processuali del contumace
Responsabilità dell’amministratore per negligente negoziazione di un contratto e allocazione delle spese giudiziali relative ai terzi chiamati
Pur non dovendosi intendere quale regola operazionale inderogabile la richiesta di garanzie autonome o fideiussioni, è dovere del buon amministratore effettuare, nella stipulazione di contratti, un vaglio preventivo circa la solvibilità della controparte, magari con richiesta di informazioni patrimoniali, bancarie o con garanzie personali, in presenza di elementi di allarme che inducano a dubitare del buon esito dell’operazione. La mancata predisposizione di simili cautele può integrare un’ipotesi di responsabilità dell’amministratore ex 2476 c.c.
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
Determinazione delle spese di lite a fronte della cessata materia del contendere
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la impugnata delibera con cui si disponeva l’esclusione del socio attore è stata revocata dalla società convenuta in data successiva alla istaurazione del rapporto processuale, la determinazione delle spese di lite avviene sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, giudizio che può essere svolto solo sulla scorta degli atti depositati con valutazione sommaria.
Recesso del socio di cooperativa e chiamata in causa di terzi
Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest’ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l’attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.
Revocazione del provvedimento sulle spese reso in sede cautelare
Va negata la natura definitiva alla pronuncia cautelare sulle spese, anche ove essa sia resa in fase di reclamo poichè, richiamandosi il principio di strumentalità, deve affermarsi che tale statuizione non è definitiva, nel senso di esclusione di ogni rimedio, contrariamente [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibera sociale per abuso di maggioranza e clausola compromissoria
Rinuncia all’azione di impugnazione di bilancio e addebito delle spese di lite
La rinuncia all’azione (nella specie la rinuncia all’impugnativa di bilancio per essere la domanda stata già rigettata con altra sentenza del Tribunale con riferimento a precedente bilancio) determina la cessazione della materia del contendere ed equivale a una pronuncia di rigetto nel merito della domanda: ciò comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.