Rinuncia all’azione di impugnazione di bilancio e addebito delle spese di lite
La rinuncia all’azione (nella specie la rinuncia all’impugnativa di bilancio per essere la domanda stata già rigettata con altra sentenza del Tribunale con riferimento a precedente bilancio) determina la cessazione della materia del contendere ed equivale a una pronuncia di rigetto nel merito della domanda: ciò comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.