Inadempimento dell’obbligo di trasferimento di azioni derivante da lodo irrituale
L’interesse di una parte all’altrui adempimento degli obblighi sanciti da un lodo arbitrale irrituale deve ritenersi soddisfatto da una pronuncia di condanna in tal senso, senza possibilità di emettere “ora per allora” alcuna ulteriore statuizione risarcitoria. L’ordinamento processuale italiano, infatti, conosce, per l’attuazione degli obblighi di fare infungibile, il rimedio di cui all’art. 614-bis c.p.c., che tuttavia non può esser accordato d’ufficio.