L’onere della prova della finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
L’onere di provare l’avveramento della condizione grava su colui che affermi il suo verificarsi, anche nell’ipotesi di cui all’art. 1359 c.c.
L’art. 1359 c.c., ovvero la finzione di avveramento della condizione nell’ipotesi in cui essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento, fonda la sua ratio, secondo il disposto dell’art. 1358 c.c., nell’inadempimento degli obblighi collaborativi della parte che, col proprio fatto, abbia cagionato il mancato avveramento, costituendo tale comportamento un inadempimento del dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione al fine di conservare integre la ragioni dell’altra parte.
L’iscrizione al registro delle imprese di un atto giudiziale avente ad oggetto la titolarità di quote di S.r.l. non può essere ottenuta in ragione del principio di tassatività delle iscrizioni, ricavabile dalla disposizione di cui al primo comma dell’art. 2188 c.c., secondo la quale il registro delle imprese è deputato a ricevere “le iscrizioni previste dalla legge”, e della mancanza di una espressa previsione di iscrivibilità delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di S.r.l. nonché del correlativo effetto c.d. prenotativo. In particolare, l’art. 2470 c.c., al secondo comma, si limita a prescrivere deposito dell’atto di trasferimento di tali quote, senza fare alcuna menzione delle domande giudiziali inerenti la titolarità di quote di S.r.l. e, al terzo comma, a regolare la soluzione del conflitto tra più titolari di diritti incompatibili sulla stessa quota, risolvendo tale conflitto in favore di chi abbia per primo “effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese”.
Principi in tema di circolazione di partecipazioni sociali e acquisto di azioni proprie
Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. per impugnare una delibera assembleare è interrotto dall’avvio del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, non rilevando a tal fine che si tratti di mediazione obbligatoria o facoltativa: infatti, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, laddove regola l’effetto della domanda di mediazione rispetto a prescrizione e decadenza, non distingue in alcun modo tra mediazione obbligatoria e facoltativa e costituisce pertanto norma di chiusura circa gli effetti sostanziali del procedimento.
L’errore sul prezzo non ha natura essenziale e rilevante e la sua eventuale ricorrenza esclude il rimedio dell’annullabilità. In particolare, in tema di compravendita delle azioni di una società, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2, c.c., relativo all’errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti.
Il procedimento di cui all’art. 2357 c.c. per l’acquisto di azioni proprie è improntato sulla distinzione tra il potere autorizzativo dell’assemblea dei soci e quello invece decisionale che spetta agli amministratori e che potrebbe anche condurre, pur in presenza dell’autorizzazione dei soci, a non dare poi corso all’acquisto, perché non ritenuto più conveniente o opportuno. Infatti, la valutazione circa l’opportunità dell’acquisto costituisce un apprezzamento di natura gestoria che appare coerentemente rimesso alla valutazione dell’organo amministrativo, spettando all’organo assembleare autorizzarne poi l’acquisto.
È ammissibile la ratifica, da parte dell’assemblea, dell’acquisto di azioni proprie deciso dal consiglio di amministrazione senza previa autorizzazione dell’assemblea.
Cessione di quote sociali e condizione sospensiva: mancato avveramento e nullità per indeterminatezza dell’oggetto
L’art. 1359 c.c. non può trovare applicazione (i) nel caso in cui la condizione abbia carattere bilaterale e sia dunque apposta dai contraenti nell’interesse di entrambe le parti, ovvero (ii) laddove l’evento dedotto in condizione sia costituito dal rilascio di autorizzazioni amministrative, indispensabili a realizzare la finalità economica del contratto, che non possono essere sostituite dalla semplice finzione legale della loro effettiva emanazione, come il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 106 t.u.b.
È da escludersi che sia viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto la clausola contenente la puntuale determinazione del prezzo di cessione, nonché la chiara esplicazione del meccanismo negoziale di aggiustamento del prezzo medesimo che si sarebbe innescato nel caso di mancato avveramento della condizione apposta al contratto.
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell’accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]
Il caso Mediaset-Vivendi: è pienamente valido l’acquisto di azioni effettuato in violazione dell’art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE
L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato e non è appannaggio di soggetti rimasti estranei alla pattuizione. [ LEGGI TUTTO ]
Applicabilità della fictio iuris in pendenza di condizione potestativa mista per cessione di partecipazioni sociali
In presenza di contratto sottoposto a condizione potestativa mista, la fattispecie della fictio iuris di avveramento della condizione apposta, prevista all’articolo 1359 c.c., è applicabile in caso di inosservanza del dovere delle parti di comportarsi in buona fede in pendenza della condizione, esclusivamente con riferimento al segmento non causale della condizione stessa, essendo il contraente tenuto ex articolo 1358 c.c. all’esecuzione delle attività dipendenti dalla propria volontà per favorirne il perfezionamento. [ LEGGI TUTTO ]
Inefficacia del term sheet per mancato avveramento di una condizione sospensiva priva di termine specifico
Al fine di valutare secondo i canoni di buona fede oggettiva la correttezza del comportamento di una parte che dichiari di ritenere divenuto inefficace un term sheet per il mancato avveramento di una condizione sospensiva priva di un termine specifico, occorre considerare gli interessi dedotti in contratto per verificare se era ormai decorso un lasso di tempo ragionevole entro il quale secondo il regolamento contrattuale si sarebbe dovuta verificare la condizione sospensiva ovvero se al momento della dichiarazione della parte poteva ancora ritenersi presente l’interesse contrattuale al suo mantenimento.
Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
Recesso del socio di cooperativa: condizione sospensiva ed onere probatorio
In tema di recesso del socio nei casi previsti dallo statuto, grava in capo al socio l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto di recesso.
Gli effetti del diritto di recesso possono essere subordinati dai patti sociali all’avveramento di una condizione sospensiva il cui onere probatorio incombe in capo al socio attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., quale elemento costitutivo della domanda di accertamento del recesso dalla società.